Cassazione Penale, Sentenza n. 36906/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per sette censure: 1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria rispetto al capo A) (presunto indebito utilizzo della carta carburante intestata alla società per oltre €35.000, mentre la difesa sostiene provato solo un prelievo di circa €80 e che molti rifornimenti riguardavano periodi in cui Esposito non era dipendente); 2) erronea qualificazione giuridica (la difesa sostiene che la fattispecie sarebbe appropriazione indebita art.646 e non indebito utilizzo di carta art.493-ter); 3) vizio di motivazione e insufficiente prova rispetto al capo B) (incendio doloso): contestata l'individuazione del responsabile, la valutazione delle videoriprese, l'esperimento e l'interpretazione della posizione della tanica e del ribaltamento della cabina; 4) e 5) vizio di valutazione delle testimonianze di difesa e del teste Reggio (si contesta la disattesa o la svalutazione delle deposizioni al fine di stabilire l'alibi e l'innocenza); 6) vizio di qualificazione e mancanza del valore intimidatorio della condotta contestata ex art.612 (minaccia); 7) vizio sulla applicazione della continuazione ex art.81 c.p. tra i diversi capi, con contestazione dei tempi e della riconducibilità temporale degli eventi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i motivi 1 e 3 sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto e tendono a ottenere una diversa riconsiderazione del merito (doppia conforme); i motivi 4 e 5 sono inammissibili perché chiedono una rivalutazione dell'attendibilità delle prove e dei testimoni, materia riservata al giudice di merito; il motivo 2 è manifestamente infondato (la Corte conferma la qualificazione come indebito utilizzo di carta, art.493-ter); il motivo 6 è manifestamente infondato (la minaccia è reato di pericolo e, nel contesto valutato dai giudici di merito, aveva valore intimidatorio); il motivo 7 è inammissibile per carenza di specificità e reiterazione. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese a favore della parte civile. Si confermano, nel corpo della motivazione, le precedenti condanne di merito: per i capi B) e C) pena complessiva di 1 anno e 9 mesi e €300 di multa (con esclusione di una aggravante e riconoscimento della continuazione) e per il capo A) pena di 1 anno e 3 mesi e €400 di multa, oltre al risarcimento alla parte civile (decisioni di merito che la Cassazione non ha ritenuto vizianti alla stregua dei limiti di sindacato di legittimità).
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen. (indebito utilizzo di carte di credito/debito)
La Corte conferma che l'utilizzo indebito di una carta consegnata dal titolare e detentata temporaneamente integra il delitto previsto da questa norma e non l'appropriazione indebita, in quanto l'agente non acquista pieno possesso della carta ma ne ha solo la detenzione limitata
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Rilevata dalla difesa come possibile ricaduta normativa, la Corte ritiene però non applicabile la fattispecie dell'appropriazione indebita quando risulti la detenzione temporanea della carta e non il conseguimento stabile del possesso
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni testimoniali)
Il giudizio di attendibilità dei testimoni è questione di merito riservata ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se emergono manifeste contraddizioni o illogicità macroscopiche nella motivazione
art. 612 cod. pen. (minaccia)
La Corte conferma che la minaccia è reato di pericolo: è sufficiente che la condotta sia, nell'oggettività del contesto, idonea a turbare la libertà morale della vittima anche se la vittima non si dichiara soggettivamente intimorita
art. 81 cod. pen. (continuazione)
L'applicazione della continuazione tra reati è questione valutata nel merito; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale, benché breve, immune da manifesta illogicità e quindi non censurabile in cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di motivazione in cassazione)
Richiamato in relazione ai limiti entro cui il ricorso può articolare i motivi, in particolare per fissare il contenuto della doglianza riservata
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
La Corte ricorda che molte doglianze devolvono questioni di fatto o di valutazione probatoria, non riconducibili al perimetro di legittimità se non per errori di motivazione macroscopici
d.lgs. n.150 del 10/10/2022 (modifica procedibilità reato minaccia)
La Corte rileva che la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela nei giudizi pendenti in sede di legittimità non incide sul giudicato sostanziale e, quindi, sull'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove o della credibilità dei testimoni sono normalmente inammissibili salvo che siano evidenti contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione di merito.
- Quando la decisione di merito è "doppia conforme" (confermata da primo grado e appello) e motivata senza macroscopiche illogicità, la cassazione è molto riluttante ad annullare sulla base di ricostruzioni alternative dei fatti.
- La qualificazione del reato relativo all'utilizzo di carte alimenta un criterio consolidato: la detenzione temporanea e autorizzata di una carta da parte di terzi che la impiegano oltre i limiti concordati integra l'indebito utilizzo di carta (art.493-ter) e non necessariamente l'appropriazione indebita.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole reggere una condanna se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate dai giudici di merito.
- La minaccia è reato di pericolo: non è necessario che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita; rileva l'idoneità oggettiva della condotta, valutata nel contesto.
- Modifiche legislative sopravvenute (es. procedibilità a querela) non cancellano automaticamente il giudicato sostanziale né rendono necessariamente ammissibile un ricorso già in corso: va valutato l'effetto sul processo pendente.
- Per difendersi efficacemente in casi di contestazioni basate su documentazione contabile o telecamere, è cruciale fornire elementi concreti (es. corrispondenza targa-date, prove di assenza di rapporto di lavoro in determinati periodi, contestazione della catena di custodia) e chiedere esperimenti o accertamenti in contraddittorio già nei gradi di merito.
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