Cassazione Civile, Ordinanza n. 06689/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva dichiarato tardivo il suo appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole. La società ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente calcolato il termine per impugnare. In particolare, ha contestato: a) la ritenuta cumulabilità, ai fini del computo, tra la sospensione straordinaria prevista dall'art. 1, comma 199, della L. n. 197 del 2022 e la sospensione feriale; b) la mancata applicazione della proroga da nove a undici mesi della sospensione straordinaria introdotta dall'art. 20 del D.L. n. 34 del 2023, conv. in L. n. 56 del 2023. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del motivo, assumendo che la ricorrente non avesse censurato specificamente il punto relativo alla non applicabilità della proroga.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Ha affermato che, nel caso concreto, il termine ordinario semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva il 26 marzo 2023; applicando la sospensione straordinaria di undici mesi prevista dall'art. 1, comma 199, L. n. 197 del 2022 come modificato dall'art. 20 D.L. n. 34 del 2023, il termine ultimo per proporre appello risultava prorogato al 26 febbraio 2024, per cui la notifica dell'appello del 5 febbraio 2024 era tempestiva. Il giudice di rinvio dovrà esaminare i motivi di appello della società e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5
Richiamato nel motivo come norma asseritamente violata; la Corte rileva che la censura concerneva l'erroneo computo del termine di impugnazione nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
Indicato come norma che fissa il termine semestrale per proporre impugnazione; nel caso concreto, il termine ordinario è stato calcolato fino al 26 marzo 2023.
art. 1, comma 199, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Prevede una sospensione straordinaria dei termini di impugnazione nelle controversie definibili; la Corte afferma che la sospensione originariamente di nove mesi va considerata ai fini del computo del termine.
art. 20, comma 1, lett. d), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 26 maggio 2023, n. 56
Ha prorogato da nove a undici mesi la sospensione straordinaria dei termini; la Corte applica la proroga perché intervenuta in pendenza della sospensione.
Massime di principio
- Se, durante la sospensione del termine per impugnare, sopravviene una proroga della sospensione, la proroga si applica al calcolo del termine finale in base al principio del tempus regit actum, salvo diversa disciplina transitoria.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c. va sommato al periodo di sospensione straordinaria effettivamente vigente al momento della scadenza, comprendendo anche le eventuali proroghe sopravvenute in pendenza della sospensione.
- Nel giudizio di legittimità, l'eccezione di inammissibilità del motivo deve essere respinta quando la censura, letta complessivamente, investe proprio la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se non riproduce con formula identica tutte le statuizioni del giudice a quo.
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