Cassazione Civile, Ordinanza n. 17903/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Alcuni risparmiatori convenivano in giudizio la banca e il suo promotore finanziario, deducendo che quest'ultimo, operando per conto dell'intermediario, avesse indebitamente appropriato somme loro versate o comunque di loro spettanza. Chiedevano la condanna solidale al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali. In primo grado venivano accolte solo in parte le domande contro il promotore, con esclusione delle poste ritenute prescritte. In appello, la decisione veniva riformata nei confronti della banca: la Corte territoriale riteneva non provata l'effettiva consegna del denaro al promotore per operazioni rientranti nel rapporto con l'intermediario, valorizzava in modo limitato la documentazione prodotta, escludeva l'efficacia vincolante del patteggiamento penale e riteneva non decisivo il comportamento processuale del promotore. I ricorrenti per cassazione deducevano, con quattro motivi, la violazione di norme sulla prova presuntiva, sul giudicato e sull'efficacia delle prove documentali e processuali, lamentando che la Corte di appello avesse disatteso un compendio indiziario unitario; la banca resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla rivalsa verso il promotore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente affermato che, nei confronti dell'intermediario bancario, il cliente deve provare l'effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per operazioni rientranti nel campo di operatività del rapporto tra promotore e banca; ha escluso che potesse operare un giudicato riflesso dalla posizione del promotore nei confronti della banca, trattandosi di rapporti distinti e scindibili anche se connessi; ha considerato la sentenza di patteggiamento solo come elemento indiziario; ha rilevato che i motivi di ricorso non si confrontavano realmente con le puntuali ragioni di merito sulla insufficienza della prova documentale. La Corte ha quindi ribadito che la valutazione del materiale probatorio e del suo peso comparativo spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata. È rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali.
Norme richiamate
richiamato per escludere un giudicato riflesso opponibile alla banca derivante dalla posizione del promotore finanziario
richiamato in tema di prova per presunzioni e valutazione degli indizi
richiamato in tema di presunzioni semplici, la cui valutazione resta al giudice di merito
richiamato sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato in relazione alla mancata risposta all'interrogatorio formale e alla sua valutazione probatoria
richiamato come norma relativa all'attività del promotore finanziario e al rapporto con l'intermediario
richiamato come vizio motivazionale dedotto dai ricorrenti
richiamato con riguardo alla richiesta di esibizione documentale formulata solo in appello e ritenuta inammissibile
richiamato nel ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa
richiamato per qualificare la sentenza di patteggiamento penale come priva di giudicato pieno
art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina processuale applicabile
Massime di principio
- Nei confronti dell'intermediario bancario, il cliente che lamenti l'illecito del promotore finanziario deve provare l'effettiva consegna del denaro al promotore per operazioni rientranti nell'orbita del rapporto tra promotore e banca; non è sufficiente, di per sé, il solo comportamento processuale ammissivo del promotore.
- L'obbligazione solidale risarcitoria non elimina l'autonomia dei rapporti tra i singoli condebitori: il giudicato formatosi nei confronti di uno non si riflette automaticamente sugli altri, quando le posizioni siano scindibili.
- La sentenza penale di patteggiamento ha soltanto valore indiziario nel giudizio civile e deve essere valutata insieme agli altri elementi probatori, senza efficacia vincolante di giudicato nei confronti di terzi.
- La censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: interpretazione, attendibilità, concludenza e peso comparativo delle prove spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente plausibile.
- Chi deduce l'illecito del promotore deve confrontarsi con le specifiche rationes decidendi sulla carenza di prova documentale; la mancata contestazione puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione comporta l'inammissibilità dei motivi.
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