Sentenza del 11/02/2025 n. 868 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Deducibilità dei costi - Inerenza - Correlazione del costo all'attività imprenditoriale nel suo complesso avuto riguardo all'oggetto dell'impresa - Necessita - Esclusione dei costi che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartelle di pagamento sulla base della presunta nullità delle notifiche eseguite via PEC da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri (INI-PEC), con la tesi che ciò avrebbe reso incerta la provenienza degli atti e pregiudicato il diritto di difesa.
La decisione
Appello rigettato. La Corte ha ritenuto valide le notifiche via PEC nonostante il mittente non risultasse nei pubblici registri, richiamando la normativa speciale (art. 26 DPR 602/1973 e art. 60 DPR 600/1973) che non impone l'iscrizione dell'indirizzo del mittente nei registri e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro non inficia automaticamente la riferibilità della notifica ove non sia dimostrato un concreto pregiudizio per il diritto di difesa. Inoltre la notificazione ha raggiunto lo scopo (ricevute di accettazione/consegna e chiara intestazione dell'atto), sicché, anche in caso di irregolarità formale, l'atto si considera efficace ai sensi dell'art. 156 c.p.c. È stata confermata la sentenza di primo grado e l'appellante condannata al rimborso delle spese per euro 1.900,00 oltre oneri.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 26, co. 5
all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)
La norma autorizza la notificazione a mezzo PEC indirizzata all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC; non prescrive l'obbligo che l'indirizzo PEC del mittente sia iscritto nei pubblici registri.
Analoghe previsioni per la notificazione degli avvisi di accertamento e altri atti tributari: la disciplina speciale non richiede l'iscrizione del mittente nei pubblici registri.
Prevede l'iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC anche del mittente, ma si applica specificamente alle notificazioni eseguite dagli avvocati e procuratori legali; non è estendibile alla notificazione degli atti della riscossione tributaria.
Codice di procedura civile, art. 156
Principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione: eventuali nullità possono considerarsi sanate se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e gli ha consentito di esercitare concretamente i propri diritti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: SS.UU. n. 15979/2022; ord. n. 18684/2023; ord. n. 6015/2023; ord. n. 982/2023)
Orientamento consolidato secondo cui l'invio di una PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri non invalida automaticamente la notifica degli atti, salvo prova del concreto pregiudizio subito dal destinatario e salvo che l'ufficio disconosca la paternità dell'atto.
Massime di principio
- L'invio di un atto tributario via PEC da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri non determina di per sé la nullità della notificazione: occorre valutare se sia stato arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa del destinatario.
- La normativa speciale sulle notifiche tributarie (DPR 602/1973 e DPR 600/1973) non richiede l'iscrizione dell'indirizzo del mittente nei registri pubblici; l'art. 3-bis della legge 53/1994 è specifico per gli avvocati e non è automaticamente applicabile agli agenti della riscossione.
- La prova della regolarità sostanziale della notifica può risultare dagli elementi contenuti nell'atto (intestazione, logo, dati identificativi), nonché dalle ricevute di presa in carico, accettazione e avvenuta consegna fornite dal gestore PEC.
- In caso di contestazione del mittente, l'onere di dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'irregolarità ricade sul destinatario che invoca la nullità; se l'atto ha comunque consentito l'esercizio del diritto di difesa, la nullità è di regola sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- Prassi consigliata per il contribuente: documentare tempestivamente l'eventuale difformità, provare il concreto pregiudizio (es. impossibilità di esercitare difesa), chiedere chiarimenti all'ufficio e conservare tutte le ricevute e gli elementi probatori (header e ricevute PEC, documenti allegati) per dimostrare in giudizio l'eventuale incertezza sulla provenienza dell'atto.
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