Sentenza del 10/02/2025 n. 3321 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I.C.A. aveva richiesto con avviso di accertamento il pagamento di 14.409,00 euro a titolo di TOSAP per il 2012, per l’occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale da parte di un cavalcavia autostradale. Dopo il rigetto dell’appello di Autostrade da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente. In primo luogo, ha sostenuto che le leggi sulla realizzazione della rete autostradale avessero sottratto al Comune la disponibilità dello spazio e che, pertanto, mancasse il presupposto oggettivo della TOSAP; ha inoltre contestato che si trattasse di un’occupazione priva di titolo. In subordine, ha invocato l’esenzione prevista per lo Stato, affermando che la concessionaria operava in attuazione della volontà statale e lamentando un trattamento discriminatorio rispetto ai concessionari pubblici. Ha infine chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la debenza della TOSAP per il 2012. Il viadotto sottrae lo spazio sovrastante la strada comunale al suo uso normale e collettivo; la tassa può essere dovuta anche senza concessione comunale e l’occupazione di fatto è imputabile alla società che gestisce autonomamente l’infrastruttura, indipendentemente dalla proprietà statale del viadotto. Le leggi speciali invocate non trasferiscono automaticamente allo Stato la proprietà della strada comunale: in assenza di prova di un’espropriazione o di un atto di trasferimento, permane la titolarità comunale. È stata respinta anche la censura sull’esenzione, che richiede un’occupazione effettuata direttamente dallo Stato e non si estende alla concessionaria; il rinvio pregiudiziale UE è stato ritenuto non necessario, non essendovi un dubbio interpretativo rilevante. Autostrade è stata condannata a pagare a I.C.A. 3.000 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per spese vive; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Articoli 38 e 39 del D.Lgs. 507/1993
il presupposto impositivo della Tosap è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 D.Lgs. n. 507/1993, dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, con ciò rilevando il fatto oggettivo della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 D.Lgs. cit.
La TOSAP si applica quando l’occupazione sottrae effettivamente all’uso pubblico uno spazio comunale o provinciale, anche soprastante il suolo e anche in mancanza di concessione o autorizzazione. In tale ultimo caso è soggetto passivo l’occupante di fatto.
Articolo 49, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 507/1993
l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall' art. 49 , comma 1, lett. a), D.Lgs. 507/1993 postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile proprio al soggetto esente
L’esenzione spetta solo se l’occupazione è effettuata direttamente dal soggetto esente. Non si estende alla società concessionaria che realizza o gestisce l’opera in autonomia, anche se il bene è statale e destinato a un servizio pubblico.
Articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729
Ebbene, la testuale previsione normativa di un procedimento espropriativo dell'area di attraversamento del percorso autostradale - di cui non vi è alcuna allegazione e prova in atti - sconfessa la piattaforma argomentativa della ricorrente sia in relazione alla dedotta sottrazione agli enti locali dello spazio/volumetria occupate dai ponti stradali, che in ordine al ritenuto diverso ambito di applicazione della normativa Tosap, relegata - secondo gli intendimenti dell'istante - alle "aree residue", non sottratte alla disponibilità dell'ente.
La previsione di procedure espropriative per realizzare le opere autostradali non determina da sola il trasferimento allo Stato della strada comunale interessata: occorre che l’espropriazione sia effettivamente intervenuta e risulti provata.
Articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all' art 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 , per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
il giudice di ultima istanza è esonerato dal rinvio pregiudiziale ogniqualvolta abbia constatato che "la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui si tratta è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi"
Il giudice nazionale di ultima istanza può non rinviare una questione alla Corte di giustizia se essa è irrilevante, già chiarita dalla giurisprudenza europea o priva di ragionevole dubbio interpretativo; deve però motivare la scelta.
Massime di principio
- Per la TOSAP, l’occupazione può riguardare anche lo spazio sopra una strada pubblica: è sufficiente che l’opera ne limiti o impedisca un uso pubblico alternativo.
- La mancanza di una concessione comunale non esclude automaticamente la tassa. Se il presupposto materiale dell’occupazione sussiste, il tributo può essere dovuto dall’occupante di fatto, anche quando l’occupazione non sia abusiva.
- Proprietà dell’infrastruttura e titolarità della strada sottostante sono questioni distinte. La realizzazione di un cavalcavia autostradale non trasferisce automaticamente allo Stato la strada comunale: occorre un atto di trasferimento o un’espropriazione effettivamente eseguita e provata.
- Una società concessionaria non beneficia dell’esenzione prevista per lo Stato solo perché l’opera è pubblica, appartiene al demanio statale o realizza un interesse collettivo. Rileva chi occupa e gestisce concretamente lo spazio; l’esenzione richiede un’occupazione direttamente imputabile al soggetto esente.
- Il titolo convenzionale tra concedente e concessionario disciplina il loro rapporto, ma non elimina di per sé il presupposto fiscale derivante dall’occupazione dello spazio appartenente all’ente territoriale.
- Il giudice di ultima istanza non è tenuto al rinvio pregiudiziale UE quando la questione non è rilevante o la soluzione è già chiarita o evidente, purché motivi l’esonero dal rinvio.
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