Sentenza del 11/02/2025 n. 3442 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia residua riguardava l’omesso versamento di ritenute per 426.916,97 euro, contestato alla società in relazione all’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 e alla legge n. 747/1982. L’Agenzia aveva inoltre contestato, per il 2006, interessi passivi e oneri finanziari contabilizzati nell’ambito di rapporti di cash pooling e factoring con una società consociata; per tali poste erano stati recuperati a tassazione 918,83 euro ai fini IRES e risultava non giustificato un importo di 17.281,07 euro. Le altre contestazioni dell’avviso erano state decise in appello sfavorevolmente all’Agenzia, che vi aveva prestato acquiescenza. In cassazione, l’Agenzia ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTP di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente anche sulla ripresa relativa alle ritenute senza motivare, e la CTR della Lombardia aveva omesso di esaminare l’appello dell’Agenzia su tale omissione. Con il secondo motivo l’Agenzia ha formulato un’ulteriore censura, il cui contenuto non è specificato nel testo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR non aveva trattato né deciso la censura dell’Agenzia relativa all’omessa motivazione della sentenza di primo grado sulla ripresa delle ritenute non versate, integrando un’omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché decida la questione devolutale e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi decisa nel merito la fondatezza della ripresa per le ritenute. La notificazione a Dow Italia Srl è stata considerata effettuata soltanto a fini di litis denuntiatio, essendo le cause scindibili.
Norme richiamate
Si tratta di una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., di talché la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi sulla questione ad essa già devoluta con l'appello e non decisa, regolando anche le spese del presente giudizio.
Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle questioni ritualmente devolute con l’impugnazione; l’omessa decisione su una di esse costituisce omessa pronuncia e comporta la cassazione con rinvio affinché il giudice provveda.
Vertendosi in materia di cause scindibili, nulla osta a che il ricorso fosse proposto solo nei confronti di D. A. Italia Srl, sicché la notificazione a Dow Italia Srl deve essere intesa come eseguita a mero scopo di litis denuntiatio, ai sensi dell' art. 332 c.p.c.
Nelle cause scindibili l’impugnazione può essere proposta nei confronti della sola parte cui si riferisce; la notificazione agli altri soggetti coinvolti può avere la sola funzione di informarli dell’impugnazione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La norma è richiamata quale parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione diretto a denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudice d’appello deve esaminare ciascuna censura ritualmente proposta; se omette di decidere su una questione devolutagli, ricorre omessa pronuncia, anche quando la questione riguarda una precedente omissione motivazionale del giudice di primo grado.
- Quando è accertata l’omessa pronuncia, la cassazione non decide automaticamente nel merito la questione rimasta inevasa: la causa viene rinviata al giudice d’appello perché si pronunci su di essa.
- In presenza di cause scindibili, il ricorso può essere diretto contro la sola parte cui si riferisce; la notifica agli altri soggetti può essere effettuata a fini di litis denuntiatio.
Testo integrale
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