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Sentenza

Sentenza del 11/02/2025 n. 112 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti impugnano gli avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011 relativi a IRPEF e addizionali, derivanti da una verifica che ha rilevato la detenzione, senza dichiarazione nei quadri RW, di attività finanziarie in San Marino. L'Ufficio ha applicato la presunzione dell'art.12 DL 78/09 secondo cui le attività detenute in 'paradisi fiscali' si presumono costituite da redditi sottratti a tassazione e ha ricostruito redditi sulla base dei movimenti sui conti di G. Spa (società sanmarinese di cui il D. era socio unico), oltre ad applicare sanzioni. I ricorrenti hanno prodotto documenti in appello per dimostrare che molte movimentazioni erano nella sfera aziendale e non personale del D., lamentando altresì l'ingiustificata esclusione di prove da parte dell'Ufficio per presunta preclusione ex art.32 co.4 DPR 600/73. Hanno invocato anche una dichiarazione riservata del 2008 (art.13 DL 102/09), che l'Ufficio ha ritenuto inefficace per mancata asseverazione e per non pertinenza temporale.

La decisione

La Corte ha riunito i tre appelli e ha ritenuto inammissibile l'eccezione di preclusione documentale sollevata dall'Ufficio: la limitazione alla produzione probatoria in giudizio richiede che l'Ufficio, in sede precontenziosa, abbia richiesto documenti specifici e abbia ammonito il contribuente circa le conseguenze dell'inerzia, cosa non risultante dagli atti. Ammessa la documentazione, il Collegio ha ritenuto che l'art.12 DL 78/09 presuma la ricostruzione del reddito salvo prova contraria, ma che tale presunzione possa essere superata con contabilità ed estratti conto che dimostrino l'interesse societario delle operazioni. Sulla base degli elementi probatori prodotti, la Corte ha escluso dall'imponibile tutte le operazioni posteriori al 31 maggio 2011 (data in cui il creditore pignoratizio ha esercitato il potere di nomina dell'amministratore) e, tra le operazioni anteriori, ha escluso quelle per cui risultano documentati i beneficiari (due movimenti: 18.10.2010 e 27.1.2011). Per le restanti quattro movimentazioni anteriori al 31.5.2011, senza indicazione di beneficiari né produzione della contabilità societaria, è stata applicata la presunzione di cui all'art.12 e quindi confermata la tassazione. In conclusione gli appelli sono accolti nei limiti sopra indicati e le parti hanno avuto soccombenza reciproca, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • DL 78/2009 art.12

    Introduce la presunzione che le attività finanziarie detenute in paesi cd. 'paradisi fiscali' in violazione degli obblighi di dichiarazione si presumono costituite da redditi sottratti a tassazione; presunzione comunque superabile mediante prova contraria che dimostri l'esercizio dell'attività nell'interesse societario e non personale.

  • DLgs. 167/1990 art.4

    Richiama gli obblighi dichiarativi relativi alle attività detenute all'estero (es. compilazione quadro RW); la violazione è posta a base dell'accertamento.

  • DPR 600/1973 art.32

    Comma 4 riguarda la possibile preclusione alla produzione in giudizio di documenti non esibiti in fase amministrativa, che la Corte interpreta come operativa solo se l'Ufficio aveva richiesto documenti specifici e aveva avvertito il contribuente delle conseguenze dell'inerzia. Il primo comma n.2 stabilisce che non possono essere considerati ricavi i prelevamenti o importi riscossi quando risulti l'identità del beneficiario; la Corte ha disposto che la indicazione del beneficiario nei titoli di pagamento è prova sufficiente a escludere la presunzione.

  • DL 102/2009 art.13

    Prevede la dichiarazione riservata di attività emerse (cd. 'scudo fiscale'); la Corte evidenzia che la dichiarazione non asseverata dalla banca non produce effetti e inoltre non è efficace 'ratione temporis' rispetto a redditi relativi a periodi successivi.

Massime di principio

  • La presunzione di cui all'art.12 DL 78/09 attribuisce le attività detenute in paradisi fiscali al titolare, ma è superabile mediante documentazione che dimostri che i movimenti sono stati effettuati nell'interesse della società e non del singolo (contabilità societaria, estratti conto, ordini di pagamento con indicazione del beneficiario).
  • La produzione in giudizio di documenti non esibiti in fase amministrativa non è automaticamente preclusa: l'Ufficio deve aver richiesto documenti specifici e aver avvertito il contribuente delle conseguenze dell'inerzia per poter invocare la preclusione ex art.32 co.4 DPR 600/73.
  • La presenza, nei titoli di pagamento (assegni, bonifici), dell'indicazione del beneficiario costituisce prova sufficiente a escludere la qualificazione presuntiva come reddito non dichiarato, spostando l'onere della prova sull'Ufficio.
  • Le dichiarazioni di emersione/scudo (art.13 DL 102/09) prive della necessaria asseverazione bancaria o non pertinenti temporalmente non producono effetti liberatori rispetto ad accertamenti successivi.
  • La cessione in pegno delle azioni con esercizio del diritto di voto da parte del creditore può modificare l'attribuzione delle operazioni: quando il creditore eserciti effettivamente il controllo (nomina amministratore, esercizio dei poteri statutari), le operazioni successive possono essere riferite all'amministrazione fiduciata/creditore e non al socio concedente.

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