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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17012/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da verbali ispettivi dai quali INPS e INAIL avevano ritenuto dovuti premi e contributi, oltre a sanzioni, in relazione a una posizione lavorativa formalmente qualificata come appalto ma ritenuta non genuina. La Corte d'appello aveva accertato che tra la società e un soggetto operava in realtà un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente applicazione della corrispondente voce tariffaria assicurativa e con conferma, per il resto, delle ulteriori pretese degli enti. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2094, 1655, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto la subordinazione del rapporto; 2) analoghe censure sulla ricostruzione dei rapporti tra la società, il soggetto interessato e una cooperativa; 3) violazione delle voci di tariffa indicate dal DM 12/12/2000 per la classificazione del rischio dei soci e del legale rappresentante; 4) violazione dell'art. 16 del DM 12/12/2000 sulla decorrenza della nuova classificazione; 5) violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 e dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 sulla prescrizione e decadenza. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza d'appello per errori di diritto e vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, anche quelli formalmente prospettati come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare il ragionamento decisorio e a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la genericità delle doglianze, la mancata specifica critica alle statuizioni della Corte d'appello e l'inidoneità delle censure motivazionali, formulate in termini di insufficienza, contraddittorietà e illogicità, rispetto al limitato vizio deducibile ratione temporis. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come parametro per contestare l'accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro

  • art. 1655 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come appalto non genuino

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova in relazione alla natura del rapporto e alle pretese contributive

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione delle prove, ma le doglianze sono state considerate sostanzialmente volte a una rivalutazione del merito

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    usato nei motivi come base della denuncia di violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la Corte ha precisato che, ratione temporis, era deducibile solo l'anomalia motivazionale nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per affermare il difetto di autosufficienza e specificità del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata in intestazione e nel preambolo

  • DM 12/12/2000

    richiamato per le voci di tariffa e la classificazione del rischio infortunistico

  • art. 16 DM 12/12/2000

    invocato per la decorrenza della nuova classificazione tariffaria

  • art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995

    invocato dalla ricorrente per eccepire la prescrizione quinquennale

  • art. 29 D.Lgs. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione e decadenza biennale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale.
  • Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, sono ammissibili solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il mero difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: deve confrontarsi con le ragioni decisorie della sentenza impugnata e indicare in modo intellegibile perché quelle affermazioni siano in contrasto con le norme invocate.
  • Quando la sentenza d'appello qualifica un rapporto come subordinato in luogo di un appalto non genuino, la contestazione in cassazione non può risolversi in una generica dissociazione dalla ricostruzione dei fatti, ma deve denunciare puntualmente errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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