Cassazione Civile, Ordinanza n. 00702/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2008 emesso nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello del contribuente e dei coappellanti, rilevando: l’assenza del registro contabile previsto dal DM 11 febbraio 1997, ostativa al regime agevolato di cui alla L. 398/1991; la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’annualità contestata; l’assenza di idonee giustificazioni delle movimentazioni bancarie poste a base delle riprese, con conseguente operatività della presunzione legale ex art. 32 d.P.R. 600/1973. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c. e 32 d.P.R. 600/1973, per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta a giustificazione dei movimenti bancari; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 32 d.P.R. 600/1973, per erronea applicazione della presunzione legale sulle movimentazioni bancarie; 3) vizio motivazionale assoluto, declinando le prime due censure come carenza di motivazione; 4) violazione dell’art. 1 L. 398/1991, per avere la CTR escluso il regime agevolato in ragione della mancata istituzione del registro contabile del DM 11/02/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo per autonomia della relativa ratio decidendi, poiché le altre rationes poste a base della decisione di merito erano già rimaste indenni dalle censure. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il loro richiamo non consente di trasformare in censura di legittimità la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La doglianza sull’onere della prova non può essere usata per sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, se la decisione di merito è fondata su apprezzamenti fattuali insindacabili in cassazione.
Le presunzioni, legali o semplici, attengono alla ricostruzione del fatto: la loro critica è inammissibile se maschera una richiesta di rivalutazione del merito.
Le movimentazioni bancarie non giustificate legittimano le riprese fiscali secondo la presunzione prevista dalla norma, salvo prova contraria adeguata del contribuente.
Il regime agevolato per gli enti sportivi dilettantistici è escluso quando manchino i presupposti contabili richiesti, tra cui l’istituzione del registro previsto dalla normativa attuativa.
DM 11 febbraio 1997
La mancata tenuta del registro contabile richiesto dall’attuazione del regime agevolato è ostativa al suo riconoscimento.
art. 360, primo comma, nn. 3-4, c.p.c.
La violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta; se si contesta l’accertamento del fatto, la censura è inammissibile o va ricondotta al vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’accertamento in fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
- La censura di violazione di legge è ammissibile solo quando investe l’erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non quando mira a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda concreta.
- La contestazione della presunzione fondata su movimentazioni bancarie richiede una reale critica giuridica alla regola applicata o alla sua sussunzione, non una mera rilettura del materiale istruttorio.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, l’infondatezza o l’inammissibilità delle censure contro una di esse rende inammissibili per difetto di interesse le ulteriori censure non idonee, da sole, a portare alla cassazione della sentenza.
- Il regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche presuppone il rispetto degli adempimenti contabili richiesti dalla disciplina applicabile; la loro omissione può precluderne il riconoscimento.
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