Cassazione Civile, Ordinanza n. 12909/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2009, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava imposta detratta e chiesta a rimborso dalla società contribuente, ritenendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una frode, mediante fatture emesse da società considerate "cartiere" al posto dell’autofatturazione degli acquisti da cavatori privati, oltre a contestare il mancato utilizzo del plafond IVA disponibile. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, violazione del termine di sessanta giorni per il deposito di memorie, difetto di prova della propria mala fede e illegittimità delle sanzioni nella misura massima. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Corte di giustizia tributaria aveva invece accolto le doglianze della società, ritenendo non provata dall’Ufficio la conoscenza o conoscibilità della frode in capo alla cessionaria e annullando l’avviso. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse errato nel riparto dell’onere della prova e nella valutazione degli indizi, trascurando elementi oggettivi e specifici che avrebbero dovuto porre sull’avviso un operatore diligente, tra cui la cessazione di una delle società fornitrici prima delle fatture, l’uso di società formalmente cessate o prive di rapporti formali, l’antieconomicità dell’operazione e altri indici sintomatici della frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza di appello non aveva adeguatamente considerato elementi indiziari rilevanti e facilmente conoscibili dalla contribuente, in particolare la cessazione di una società fornitrice prima dell’emissione delle fatture, né aveva correttamente verificato se la società avesse assolto all’onere di provare la propria buona fede e l’adozione della diligenza massima esigibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione IVA non spetta se l’Amministrazione prova, anche per presunzioni, che l’operazione è soggettivamente inesistente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di provare la consapevolezza o conoscibilità della frode incombe inizialmente sull’Amministrazione; una volta assolto, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e la diligenza esigibile.
La prova della frode e della consapevolezza del cessionario può essere fornita mediante presunzioni e indizi oggettivi e specifici.
Gli indizi utilizzabili devono essere gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito deve valutarli complessivamente e motivare sul loro significato probatorio.
art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio relativo all’avviso emesso nei confronti della società, la mancata impugnazione degli eventuali avvisi personali ai soci non incide sull’integrità del contraddittorio del processo avente ad oggetto l’atto societario.
art. 21 bis del d. Lgs. n. 74 del 2000
Non trova applicazione nel caso di specie perché il giudicato penale è limitato alle assoluzioni per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, mentre le sentenze penali richiamate avevano assolto con formula diversa.
L’assoluzione con formula che esclude l’elemento soggettivo non determina, nel caso esaminato, efficacia di giudicato nel processo tributario.
La definizione accelerata e il successivo decreto di estinzione hanno natura endoprocedimentale e non incidono sulla decisione della diversa controversia esaminata.
Massime di principio
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l’Amministrazione deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia, con elementi oggettivi e specifici anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio sulla frode e sulla sua conoscibilità, il contribuente deve dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- La regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, così come la mancata percezione di un vantaggio diretto dalla rivendita, non sono di per sé sufficienti a vincere gli indizi di partecipazione o conoscibilità della frode.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi indiziari rilevanti, anche quelli agevolmente verificabili dal contribuente tramite ordinarie consultazioni pubbliche, e deve motivare specificamente sull’idoneità o meno di tali elementi a fondare la buona fede.
- Ai fini della detrazione IVA, non è richiesta la prova di una partecipazione consapevole all’evasione: è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto riconoscere, usando l’ordinaria diligenza, la sostanziale inesistenza del contraente o il collegamento dell’operazione a una frode.
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