Sentenza n. 30/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 180/2024 del 10.6.2024, resa nel giudizio avente n. R.G. 1299/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 180/2024, che aveva accertato il suo diritto, quale docente precaria con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, al beneficio della carta del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha rappresentato la perdurante inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, attestato dal Tribunale di Campobasso il 3 luglio 2025, la notificazione all'Amministrazione della sentenza in copia conforme via PEC l'11 dicembre 2024 e l'idoneità del titolo giudiziale all'esecuzione mediante ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza e regolare la notificazione del titolo in copia conforme via PEC, rilevando che, dopo la modifica dell'art. 475 c.p.c. operata dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022, non è più necessaria la spedizione della sentenza in forma esecutiva per procedere all'esecuzione forzata. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente o altro strumento equipollente per gli anni indicati, per un importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per l'esecuzione dopo apposita istanza della ricorrente. Ha escluso, allo stato, l'astreinte richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle del giudice del lavoro.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A decorrere dal 28 febbraio 2023, la copia attestata conforme all'originale è sufficiente per portare a esecuzione la sentenza; non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato, insieme alla normativa successiva richiamata dal giudice, la disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale contenuta nell'art. 475 c.p.c.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022 in materia di forma del titolo esecutivo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma coercitiva non è stata riconosciuta allo stato, poiché il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta, riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compreso il giudice del lavoro, quando la statuizione rimasta ineseguita impone alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
- Ai fini dell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, dopo la modifica dell'art. 475 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023, è sufficiente la notificazione all'amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all'originale; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Accertati il passaggio in giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del comando giudiziale entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta, allo stato, misura sufficiente a fronteggiare l'inadempimento, consentendo al giudice di non applicare contestualmente la somma coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
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