Cassazione Penale, Sentenza n. 36333/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), relative alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2012 e 2013. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione "rafforzata" in appello, mancata acquisizione e valutazione di prove richieste dalla difesa (testimonianze e consulenze), sovrainterpretazione della testimonianza del P.G. Gerbasi, mancata prova dell'inesistenza delle prestazioni fatturate da "Caleservice s.r.l." e assenza dell'elemento soggettivo del dolo di evasione (anche perché non sarebbe dimostrato un effettivo risparmio d'imposta). Il ricorso articolava quattro motivi volti a censurare la valutazione probatoria operata dalla Corte d'appello e la qualificazione delle fatture come per operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi principali: ha confermato che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la riforma della assoluzione delineando le ragioni della diversa valutazione probatoria e ha correttamente ritenuto inesistenti le prestazioni indicate nelle fatture per l'assenza di elementi probatori che attestassero spese e movimentazioni da parte della "Caleservice s.r.l." in favore dell'imputato. Ha inoltre confermato la configurabilità del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 e la sussistenza del dolo specifico (non è richiesta la prova dell'effettiva realizzazione dell'evasione, ma della finalità). Tuttavia la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all'anno 2012 (dichiarazione presentata il 27/09/2013) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per quel capo. Per il reato relativo al 2013 (dichiarazione 29/09/2014) ha invece respinto il ricorso e confermato la condanna, disponendo l'applicazione della sanzione al minimo edittale senza necessità di rinvio.
Norme richiamate
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamato in epigrafe come norma connessa alla condanna (concorrente o continuazione); citazione formale nell'imputazione
Configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte conferma che l'utilizzo di fatture relative a prestazioni inesistenti integra il reato
art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 74/2000
Definisce "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"; la Corte interpreta che rientrano anche le operazioni formalmente pagate ma in realtà non eseguite (simulazione)
Richiamato dalla difesa per contestare l'uso di accertamenti irrevocabili d'altri processi; la Corte osserva che non sussiste automatismo e che l'appello ha valutato autonomamente le risultanze
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ricorda che l'appello può rinnovare l'istruttoria e valutarla diversamente senza necessitare di elementi nuovi
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme di impugnazione in cassazione utilizzate per censurare vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte le ritiene non fondate nel caso concreto
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata nella contestazione sulla motivazione; la Corte affronta il tema della valutazione probatoria d'appello
art. 533 e art. 603 cod. proc. pen. (richiami procedurali)
Riferimenti normativi processuali utilizzati dalla difesa per contestare la procedura di esame probatorio in appello; la Corte rigetta le censure
Richiamato in giurisprudenza citata: obbligo di rettifica/variazione IVA se la prestazione viene meno dopo pagamento anticipato; utile per il confronto giurisprudenziale sulla fattispecie
art. 10-bis, comma 13, legge n. 212/2000 (statuto del contribuente)
Citato dalla sentenza di primo grado: distingue comportamenti elusivi non punibili penalmente dalle condotte penalmente rilevanti; la Corte d'appello e la Cassazione rilevano che qui è stata accertata l'inesistenza delle prestazioni, quindi fattispecie penale
Massime di principio
- Il giudice d'appello che riforma una assoluzione deve confutare specificamente i principali argomenti della motivazione di primo grado (motivazione "rafforzata"), ma non è obbligato a basarsi su elementi nuovi rispetto al primo grado: può rinnovare l'istruttoria e mutarne la valutazione purché esplichi le linee portanti del nuovo ragionamento probatorio
- La nozione di "operazioni inesistenti" include sia l'inesistenza oggettiva (nessuna prestazione eseguita) sia l'inesistenza relativa (prestazione eseguita in misura inferiore o sovrafatturata) e comprende i casi in cui, pur essendovi un pagamento, non è mai stata resa la prestazione promessa
- Per affermare l'esistenza di fatture per operazioni inesistenti non è indispensabile dimostrare ogni singola circostanza negativa; può assumere rilievo decisivo l'assenza di elementi documentali e finanziari che attestino l'effettiva erogazione delle prestazioni da parte dell'emittente
- Il dolo specifico di evasione non richiede la prova che l'evasione sia effettivamente avvenuta, ma che l'agente avesse la finalità di realizzarla; tale finalità può desumersi da elementi quali il controllo societario dell'emittente delle fatture, la scelta di trasferire costi verso una persona giuridica fiscalmente avvantaggiata, o altre circostanze che rendono conoscibile la fittizietà dell'operazione
- La rinnovazione o richiesta di prove difensive in appello può essere respinta se la Corte ritiene che gli elementi richiesti non siano decisivi o non apportino novità rilevanti rispetto al materiale già acquisito; la difesa deve specificare nuovi elementi concreti per ottenere l'esame
- In casi simili è cruciale per la difesa documentare movimenti finanziari e pagamenti da parte dell'emittente verso i reali esecutori delle prestazioni o produrre prove dirette di esecuzione dei servizi; l'assenza di tali tracce può risultare determinante per l'accusa
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