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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36329/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona per omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato e per l'omessa statuizione delle pene accessorie a seguito della condanna per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, con evasione di euro 1.254.882,41).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla confisca obbligatoria del profitto del reato e sulle pene accessorie, obbligatorie ai sensi degli articoli 12-bis e 12 del d.lgs. n. 74/2000. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tali omissioni e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ancona perché emetta una motivata statuizione sul punto (nuovo giudizio limitato alle questioni censurate).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che disciplina il reato contestato (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi). La sentenza di primo grado ha applicato questa norma per la condanna dell'imputato.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, o di valore corrispondente; la Corte interpreta la norma come imponendo al giudice di individuare e ordinare la confisca, anche senza preventiva iscrizione di sequestro, e come finalizzata a privare l'autore del reato del beneficio economico conseguito.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12

    Disciplina le pene accessorie connesse ai reati tributari; la Corte ricorda che tali pene sono obbligatoriamente irrogate e che la determinazione di quelle indicate nelle lettere a), b), c) è rimessa alla motivata valutazione discrezionale del giudice.

Massime di principio

  • La confisca prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 ha natura obbligatoria: il giudice deve sempre pronunciarsi e motivare sulla sua applicazione quando ricorra il profitto del reato o il suo equivalente in valore.
  • Anche in assenza di sequestro preventivo il giudice può disporre la confisca diretta o per equivalente; non è necessaria una norma che richieda previamente il sequestro per rendere valida la confisca.
  • Le pene accessorie previste dall'art. 12 sono obbligatorie e devono essere definite con motivazione adeguata; alcune di esse richiedono valutazione discrezionale motivata da parte del giudice.
  • Se il giudice di primo grado omette di pronunciarsi su confisca e/o pene accessorie, il ricorso del pubblico ministero può ottenere l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per una nuova statuizione su quei profili.
  • In casi analoghi, la difesa deve essere preparata ad affrontare la determinazione del valore del profitto e la possibile confisca per equivalente; l'accertamento del profitto è centrale per la misura confiscatoria.
  • La funzione della confisca è sanzionatoria e deterrente: non è commisurata alla colpevolezza soggettiva ma mira a rimuovere il vantaggio economico derivante dal reato.

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