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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36328/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 16/06/2023. Carabetta censurava l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto della società Logika Mente soc. coop. a r.l. e contestava la determinazione della pena e la confisca. Galluzzo deduceva vizi di motivazione su due profili relativi alla violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione societaria modello unico 2015 relativa al 2014, con evasione IVA per euro 145.146,47) e su un profilo relativo all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento delle scritture contabili e condotte collegate). Entrambi cercavano una riconsiderazione delle valutazioni probatorie rese dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché riproduttivi delle stesse doglianze già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito. Di fatto restano confermate le conclusioni della Corte d'appello: Carabetta ritenuto amministratore unico (16/01/2013-27/11/2013) e poi amministratore di fatto, responsabile per la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione societaria e evasione IVA); Galluzzo ritenuto amministratore di diritto e responsabile per le violazioni confermate (con esclusione del capo 8) per il quale la Corte territoriale aveva dichiarato di non doversi procedere). La Cassazione ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Ritenuta applicabile per l'omessa presentazione della dichiarazione societaria e l'evasione IVA; la responsabilità colpisce l'amministratore di fatto e l'amministratore di diritto (quanto meno per omesso impedimento) se sussiste l'elemento psicologico richiesto.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Utilizzato per contestare condotte di occultamento delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto consumata la condotta in ragione della falsa denuncia di furto e del mancato recupero dei documenti dal commercialista.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per imporre ai ricorrenti l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque ritenuto non sussistere colpa tale da escludere il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede la valutazione delle prove di merito: se le doglianze riproducono ricostruzioni alternative senza fornire elementi capaci di "inconfutabilmente" smentire la motivazione dei giudici di merito, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • La qualifica di "amministratore di fatto" può emergere da elementi concreti (dichiarazioni di dipendenti, scambi di mail, comportamenti gestionali continuativi, proposte di scambio di partecipazioni, interventi nella nomina del nuovo amministratore) anche in assenza di formale carica.
  • L'amministratore di diritto può essere ritenuto concorrente nei reati dell'amministratore di fatto (almeno per omesso impedimento) se sussiste l'elemento psicologico e comportamenti attivi/commissivi che dimostrano partecipazione e vantaggi opachi.
  • Condotte di occultamento delle scritture contabili possono essere ricostruite anche indirettamente (es.: denuncia di furto non corrispondente alla realtà, mancato ritiro dei documenti dal professionista) e giustificano la sussistenza dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000.
  • Per ribaltare una "doppia conforme" (sentenza di merito confermata in appello) è necessario offrire una ricostruzione probatoria forte e non semplicemente alternativa; diversamente il rimedio in Cassazione è generalmente senza esito.
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice può disporre condanna alle spese e determinare, in via equitativa, somme a favore della Cassa delle Ammende, salvo che sia dimostrata la mancanza di colpa nella presentazione dell'impugnazione.

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