Cassazione Penale, Sentenza n. 36321/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per avere, il 24 settembre 2015, ceduto simulatamente un'autovettura di proprieta della Bonfante soggetta a preavviso di fermo amministrativo notificato il 1 settembre 2015 dall'agente per la riscossione Riscossione Sicilia Srl, e successivamente averla permutata con altro veicolo intestato al solo Polizzi, il tutto con l'accusa di atti fraudolenti idonei a ostacolare l'azione esecutiva dell'Erario. In cassazione hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione del reato e, nel merito, la mancata prova della finalita fraudolenta reale delle operazioni (anche rilevando la presenza di ipoteca sugli immobili della Bonfante che avrebbe comunque consentito il recupero del credito) e la carenza dell'elemento soggettivo rispetto a Polizzi, che avrebbe agito senza conoscere il preavviso di fermo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, pur essendo corretto il principio per cui non solo le cessioni simulate ma anche le cessioni effettive possono integrare il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 se realizzate con frode al fine di rendere difficoltosa l'azione esecutiva dell'Erario, nel caso di specie la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato la concreta idoneita delle operazioni a pregiudicare il recupero del credito. In particolare la sentenza ha rilevato che sul patrimonio della Bonfante gia insistevano atti espropriativi immobiliari e ipoteca, sicche non e stata dimostrata in modo sufficiente la offensivita concreta della condotta. Inoltre la Cassazione ha osservato che il reato, considerato dal momento dell'ultima condotta rilevante, e ormai prescritto. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche il reato e estinto.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74/2000
La norma e stata interpretata nel senso che configura il reato quando atti simulati o fraudolenti, anche se concreti, siano idonei ad ostacolare l'attivita di recupero dell'Erario; pero l'accertamento richiede una valutazione ex ante della sufficienza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa erariale per verificare la concreta offensivita della condotta
Massime di principio
- Per integrare il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. 74/2000 non sono rilevanti solo trasferimenti simulati: anche trasferimenti reali possono costituire reato se effettuati con frode e idonei ad ostacolare la riscossione tributaria
- La prova della condotta fraudolenta richiede una valutazione concreta ex ante della capienza patrimoniale del debitore rispetto all'entita del credito: se il patrimonio gia consente il recupero (es. tramite ipoteca o esecuzione immobiliare), l'idoneita offensiva puo risultare mancata
- L'onere probatorio grava sull'accusa che deve dimostrare non solo l'atto dispositvo ma anche la sua reale idoneita a rendere difficoltosa l'attivita di riscossione
- La sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e necessaria; la responsabilita di chi materialmente compie l'atto puo richiedere prova della conoscenza o della volonta di ostacolare la riscossione
- Nel caso di pluralita di condotte tipiche, il termine prescrizionale decorre dall'ultima condotta rilevante; quindi va valutato con attenzione quale comportamento costituisca l'ultima manifestazione del reato
- In fase preventiva, chi detiene beni soggetti a rischio di azione esecutiva dovrebbe evitare operazioni di trasferimento a soggetti non esposti alla stessa misura senza adeguata motivazione commerciale, per non ingenerare sospetti di frode
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