Cassazione Penale, Sentenza n. 36322/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Venezia (28/10/2019, irrevocabile 04/03/2021) che aveva condannato il ricorrente per il reato previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 (mancato versamento IVA relativo al 2011). Il ricorrente ha sostenuto che una nuova prova, costituita dal pagamento posteriore dell'imposta oggetto dell'addebito e dalle circostanze connesse (tra cui il conferimento di un ramo d'azienda finalizzato, secondo il ricorrente, all'adempimento del debito fiscale), dimostrerebbe l'assenza dell'elemento soggettivo del reato e avrebbe dovuto portare alla revisione della condanna.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la nuova circostanza (il pagamento posteriore dell'IVA) non rientri tra le ipotesi tassative di revisione previste dall'art. 630 cod. proc. pen. e, quindi, non sia idonea a configurare una "nuova prova" tale da determinare la revisione. È stato inoltre richiamato il principio per cui il reato di cui all'art. 10-ter è un delitto a dolo generico, istantaneo ad effetti permanenti, perfezionato con la scadenza del termine di versamento: il pagamento successivo non cancella retroattivamente l'elemento soggettivo necessario alla condanna. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000
Il reato contestato è il mancato versamento dell'IVA; è qualificato come delitto a dolo generico e come reato istantaneo ad effetti permanenti: si perfeziona con la scadenza del termine di versamento e l'elemento soggettivo è valutato al momento dell'omissione.
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Prevede una disciplina specifica sugli effetti del pagamento postumo delle imposte in ordine alla punibilità: la Corte ha ritenuto che tale disciplina è diversa dal rimedio della revisione e non legittima, di per sé, la revisione della sentenza penale sulla base del pagamento intervenuto dopo la condanna.
art. 629 e seguenti, cod. proc. pen. (art. 630 in particolare)
Elencano tassativamente i motivi che legittimano la revisione (a) esistenza di altro provvedimento irrevocabile che contrasta con i fatti; b) sentenza fondata su giudicato civile o amministrativo revocato; c) nuove prove emerse dopo la condanna che dimostrano la innocenza; d) falsità di documenti o altri dati): la Corte ha ritenuto che il pagamento postumo dell'imposta non rientra tra tali ipotesi.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revisione ex art. 629 e ss. cod. proc. pen. è soggetta a ipotesi tassative: il pagamento successivo dell'imposta, di per sé, non costituisce una "nuova prova" idonea alla revisione se non contraddice in modo diretto e definitivo i fatti che hanno retto la condanna.
- Nei reati tributari di omesso versamento (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) l'elemento soggettivo va valutato al momento dell'omissione: atti riparatori successivi possono avere effetti sul piano amministrativo o sulla punibilità secondo norme tributarie (es. art.13 d.lgs.74/2000), ma non cancellano automaticamente il giudicato penale né giustificano la revisione.
- Per far valere efficacemente, in una richiesta di revisione, fatti sopravvenuti occorre dimostrare che essi sono incompatibili con le fondamenta stesse della sentenza (es. emergenza di documenti o di un provvedimento irrevocabile che contraddice i fatti decisivi), e non soltanto che attenuino o modificano le conseguenze del comportamento.
- Se l'obiettivo è evitare o ridurre la responsabilità penale dopo il pagamento dell'imposta, è preferibile valutare strumenti previsti dalla normativa tributaria (es. condizioni per estinzione o per effetti sulla punibilità) o altre strategie difensive che forniscano prova contemporanea dell'assenza di dolo al momento dell'omissione, ad esempio documentazione contestuale, corrispondenza aziendale o atti amministrativi anteriori all'omissione.
- Chi propone revisione basata su atti successivi deve considerare il rischio di inammissibilità e dell'addebito delle spese, e predisporre, fin dall'inizio, elementi idonei a dimostrare che la nuova prova elimini la ragione fondamentale della condanna.
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