Cassazione Civile, Ordinanza n. 00561/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il ricorso per revocazione della precedente sentenza resa dalla stessa CTR. Il contenzioso originava da un avviso di accertamento relativo al reddito imputato per trasparenza alla società per l'annualità 2005, quale usufruttuaria del 98% della partecipazione in altra società. La CTR aveva in precedenza dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per mancata prova della regolare notifica dell'atto di appello alla società appellata. Con il ricorso l'Ufficio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 64 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di percepire la documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della notifica e che tale svista avesse determinato erroneamente la declaratoria di inammissibilità, mentre la notifica si sarebbe comunque perfezionata per compiuta giacenza dopo l'invio della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che l'errore denunciato, pur astrattamente riconducibile a una svista percettiva, non fosse decisivo ai fini della revocazione, perché la validità della notifica richiedeva anche la prova della raccomandata informativa e tale prova non risultava prodotta. Di conseguenza non ricorrevano i presupposti dell'errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica dell'amministrazione ricorrente.
Norme richiamate
art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato quale norma sulla revocazione nel processo tributario; la Corte ne applica la disciplina in coordinamento con l'art. 395 c.p.c., escludendo che nel caso vi fosse un errore revocatorio decisivo.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione, obiettivo e immediatamente rilevabile dagli atti, non come errore di giudizio o di valutazione; inoltre deve essere decisivo, cioè costituire la base esclusiva della decisione revocanda.
sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
non è espressamente citato nel ragionamento decisorio, ma il tema è evocato in via indiretta attraverso la necessità di prova documentale della notifica e della raccomandata informativa.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione della realtà processuale, immediatamente desumibile dagli atti, e non può consistere in una rivalutazione giuridica o probatoria di fatti correttamente percepiti.
- Per ottenere la revocazione è necessario che l'errore di fatto sia decisivo, cioè che il fatto erroneamente percepito costituisca la base esclusiva o comunque indispensabile della decisione impugnata; se la sentenza resiste anche correggendo l'errore, la revocazione è inammissibile.
- In materia di notificazione per posta con irreperibilità temporanea del destinatario, la validità del perfezionamento richiede la prova documentale anche della raccomandata informativa; la sola prova dell'invio originario non basta a fondare la decisività dell'errore dedotto.
- Quando la doglianza investe il modo in cui il giudice ha apprezzato documenti esattamente percepiti, non si è in presenza di errore revocatorio ma di un errore di giudizio, rimediabile semmai con l'impugnazione ordinaria se ancora esperibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →