Cassazione Civile, Ordinanza n. 20367/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una condomina aveva impugnato una delibera assembleare del condominio relativa alla sottoscrizione di una polizza di tutela legale. L’impugnazione era stata accolta in primo grado e poi rigettata in appello; la decisione d’appello era stata confermata da una precedente ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Contro tale ordinanza veniva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., con due motivi: il primo denunciava la violazione degli artt. 1101, 1132, 1135, 1137 e 1138 c.c. per avere ritenuto legittima la stipula della polizza senza una deliberazione unanime, sostenendo che la materia non rientrasse tra le attribuzioni assembleari e che mancassero nell’ordine del giorno e nel verbale riferimenti specifici alla tutela delle parti comuni; il secondo motivo lamentava l’omesso esame della malafede della controparte nei tre gradi di giudizio e la mancata condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti dei giudici di merito aventi contenuto decisorio e carattere definitivo, per i quali non sia previsto altro mezzo di impugnazione. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il ricorso censurava errori di diritto e non poneva questioni che potessero essere risolte mediante correzione di errore materiale o revocazione della sentenza della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti dei giudici di merito aventi contenuto decisorio, carattere definitivo e non altrimenti impugnabili.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la legittimità della delibera condominiale.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la legittimità della delibera condominiale.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che la stipula della polizza di tutela legale non rientrerebbe tra le attribuzioni dell’assemblea.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sull’impugnazione delle deliberazioni condominiali.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla disciplina regolamentare condominiale.
Richiamato per chiedere la condanna per mala fede o responsabilità aggravata della controparte.
La Corte esclude che le censure dedotte possano essere trattate come correzione di errore materiale o revocazione della sentenza di Cassazione.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l’annullabilità della delibera per difetto di specifica indicazione nell’ordine del giorno.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile soltanto contro provvedimenti di merito decisori, definitivi e non altrimenti impugnabili; non può essere utilizzato per aggirare limiti o preclusioni di altri mezzi di impugnazione.
- Quando il rimedio azionato è inammissibile per ragioni oggettive di struttura del provvedimento impugnato, le censure di merito sulla correttezza giuridica della decisione restano assorbite.
- Le doglianze che mirano a contestare errori di diritto di una precedente decisione di legittimità non possono essere veicolate, secondo la Corte, tramite strumenti diversi da quelli tipici di correzione dell’errore materiale o di revocazione nei casi previsti dall’ordinamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
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