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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato i valori di dieci terreni e di un fabbricato rurale compresi nell'asse ereditario della madre del contribuente. L'Agenzia contestava la decisione della CTR, secondo cui l'avviso era illegittimo per mancata allegazione degli atti utilizzati come comparazione ai fini della determinazione dei valori. Il contribuente contestava invece la ritenuta definitività dei valori relativi ad alcuni cespiti e lamentava l'omessa pronuncia sulle questioni relative alle sanzioni, al principio del favor rei e alla propria buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che gli atti di comparazione relativi a beni di contribuenti diversi non dovessero necessariamente essere allegati all'avviso, purché quest'ultimo ne riproducesse il contenuto essenziale e consentisse al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso incidentale del contribuente, confermando che la contestazione originaria riguardava soltanto alcuni cespiti e che i valori degli altri erano divenuti definitivi. Ha invece accolto il terzo motivo incidentale, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulle sanzioni, sul favor rei e sulla buona fede. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, commi 2-bis e 3

    L'ufficio può determinare il valore dei beni con riferimento ad atti riguardanti cespiti aventi analoghe caratteristiche.

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti che costituiscono il presupposto della pretesa impositiva e si riferiscono direttamente al contribuente; non si estende necessariamente agli atti relativi ad altri contribuenti, utilizzati soltanto come elementi di comparazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

    La motivazione per relationem è valida quando l'atto richiamato è allegato oppure quando l'avviso riproduce il suo contenuto essenziale, cioè gli elementi necessari per comprendere la pretesa e consentire una difesa effettiva. L'obbligo non va interpretato in modo da imporre allegazioni inutili o sproporzionate.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    In materia di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore immobiliare è adeguatamente motivato se indica gli atti specificamente utilizzati e i relativi estremi di registrazione, consentendo al contribuente di reperirli e contestarli.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21

    Le censure proposte contro l'atto tributario delimitano l'oggetto del giudizio; le questioni e i cespiti non specificamente contestati possono divenire definitivi.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    La CTR avrebbe dovuto esaminare la richiesta di applicazione del favor rei in materia sanzionatoria e la rilevanza dell'eventuale buona fede o errore di fatto del contribuente.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente sottoposte; l'omessa decisione su una domanda, anche se ritenuta assorbita, determina un vizio della sentenza.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può richiamare atti comparativi relativi ad altri contribuenti senza allegarli necessariamente, se ne indica gli estremi e riproduce gli elementi essenziali utili a comprendere il criterio di valutazione.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati deve essere valutato in concreto: serve a garantire il diritto di difesa, non a imporre all'amministrazione adempimenti meramente formali o privi di utilità.
  • Il contribuente deve contestare in modo specifico tutti i cespiti e tutti i profili dell'avviso che intende sottoporre al giudice; le parti non contestate possono essere considerate definitive.
  • Il giudice tributario deve pronunciarsi anche sulle questioni relative alle sanzioni, al favor rei e alla buona fede quando siano state ritualmente dedotte e riproposte in appello.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la controversia: il giudice di rinvio dovrà applicare i principi indicati e riesaminare le questioni ancora aperte.

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