Sentenza del 26/05/2017 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2002-2006, sostenendo che i locali utilizzati per custodire le attrezzature veliche fossero strettamente funzionali alla pratica sportiva e, quindi, esclusi dal tributo. Il Comune ha difeso la tassazione rilevando che le superfici erano state indicate nella denuncia della contribuente e sostenendo anche la legittimità delle sanzioni per omessa dichiarazione.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che i locali destinati esclusivamente al contenimento delle attrezzature veliche fossero funzionali alla sola pratica sportiva, senza svolgimento di attività accessorie, e pertanto non soggetti a TARSU. Ha annullato tutti gli avvisi di accertamento impugnati, stabilendo inoltre che la sanzione per omessa dichiarazione fosse dovuta soltanto per la prima annualità, il 2002, e non per tutte le annualità. Il Comune è stato condannato a rimborsare all'associazione le spese processuali, liquidate in euro 1.200,00 per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità.
La norma consente di escludere dalla TARSU gli spazi che, per caratteristiche o destinazione concreta, non siano idonei a produrre rifiuti.
Art. 7 del Regolamento TARSU del Comune di xxxxx
La parte degli impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva [...] non è soggetta a tassa. Sono invece soggette a tassazione tutte le superfici destinate ad attività accessorie.
L'esenzione riguarda non solo gli spazi direttamente destinati all'attività sportiva, ma anche i locali strumentali e funzionali alla sua pratica esclusiva, purché non siano utilizzati per attività accessorie come spogliatoi, biglietterie, servizi o punti di ristoro.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
La condanna alle spese segue la soccombenza.
La parte risultata soccombente, in questo caso il Comune, deve rifondere le spese processuali alla parte vittoriosa, salvo particolari ragioni per una diversa decisione.
Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992
La controversia può essere decisa in camera di consiglio quando le parti non sono presenti all'udienza.
La Commissione ha deciso la controversia in camera di consiglio, poiché entrambe le parti risultavano assenti all'udienza pubblica.
Massime di principio
- Ai fini della TARSU, l'esenzione o esclusione dal tributo dipende dalla destinazione effettiva degli spazi e dalla loro concreta capacità di produrre rifiuti, non dalla sola qualificazione formale del locale.
- Negli impianti sportivi devono essere distinti gli spazi destinati alla pratica sportiva o a essa strumentali, potenzialmente esclusi dalla tassa, dalle superfici utilizzate per attività accessorie, normalmente soggette a imposizione.
- Un locale destinato esclusivamente alla custodia o al contenimento di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva può essere considerato funzionale alla pratica sportiva, se non vi si svolgono attività ulteriori produttive di rifiuti.
- L'esclusione dalla tassa deve essere valutata sulla base della situazione concreta e deve essere adeguatamente provata dal contribuente, ad esempio mediante planimetrie, documentazione sull'uso dei locali e descrizione delle attività svolte.
- In materia di omessa dichiarazione, la sanzione non deve necessariamente essere applicata indistintamente a ogni annualità: secondo la decisione, per una situazione protratta nel tempo è dovuta soltanto per la prima annualità omessa.
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