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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 124 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - Previdenza - Disciplina del cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche - Disciplina del limite massimo alle retribuzioni- prospettata questione di legittimità costituzionale - infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la riduzione o l’azzeramento delle retribuzioni e il recupero delle somme eccedenti il limite annuo di 240.000 euro lordi, derivanti dal cumulo tra pensione pubblica e compensi a carico delle finanze pubbliche. Il TAR ha sottoposto alla Corte costituzionale l’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 e, in un giudizio, gli artt. 23-ter del d.l. n. 201/2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014, prospettando violazioni dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto al lavoro e a una retribuzione proporzionata, della tutela previdenziale, del buon andamento e dell’autonomia e indipendenza della magistratura. I ricorrenti lamentavano inoltre disparità rispetto ai magistrati non nominati dal Governo e contestavano l’applicazione della deroga prevista per contratti e incarichi in corso.

La decisione

La Corte costituzionale, con sentenza deliberata il 22 marzo 2017 e depositata il 26 maggio 2017, ha riunito i giudizi e dichiarato non fondate tutte le questioni: sia quelle sugli artt. 23-ter del d.l. n. 201/2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014, sia quelle sull’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013. Ha ritenuto legittimo fissare nel settore pubblico un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra pensione e retribuzione, purché il bilanciamento degli interessi non sia manifestamente irragionevole. Il tetto di 240.000 euro è stato giudicato generale, prevedibile e non lesivo, nel caso esaminato, dei diritti retributivi e previdenziali né dell’indipendenza della magistratura. La Corte ha inoltre ritenuto non implausibile l’interpretazione del TAR secondo cui la deroga per contratti e incarichi in corso non si estende ai rapporti d’ufficio stabili. Le doglianze relative alla responsabilità e alla rivalsa dello Stato verso i magistrati sono rimaste fuori dal thema decidendum. Nessun rinvio o statuizione sulle spese è indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Inquadrata in queste più ampie coordinate e ancorata a una cifra predeterminata, che corrisponde alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione, la norma censurata attua un contemperamento non irragionevole dei princìpi costituzionali e non sacrifica in maniera indebita il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

    La disposizione consente di limitare il cumulo tra pensioni pubbliche e compensi pubblici al tetto di 240.000 euro annui. La valutazione della proporzionalità retributiva considera congiuntamente retribuzione e pensione, nel quadro delle risorse pubbliche limitate; nel caso deciso, il limite è stato ritenuto non irragionevole.

  • Art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Il limite, così previsto dal legislatore, non è inadeguato, in quanto si raccorda alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi. Proprio in virtù di tali caratteristiche, esso non vìola il diritto al lavoro e non svilisce l'apporto professionale delle figure più qualificate, ma garantisce che il nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni più elevate.

    La legge può fissare un limite massimo agli emolumenti pubblici, ancorandolo a un parametro determinato e conoscibile, purché il limite sia adeguato e rispetti il bilanciamento tra contenimento della spesa e tutela del lavoro.

  • Art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

    L'art. 23-ter del D.L. n. 201 del 2011 pone come limite invalicabile, per gli emolumenti e le retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, oggi determinato in 240.000,00 Euro annui, al lordo di contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali destinati a gravare sul dipendente (art. 13, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014).

    La disposizione specifica il tetto massimo annuo di 240.000 euro per gli emolumenti e le retribuzioni pubbliche, assumendo come riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione; la Corte ne ha confermato la legittimità costituzionale nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Nel settore pubblico il legislatore può fissare limiti massimi alle retribuzioni e al cumulo fra pensione e compensi, se la misura persegue una finalità generale di razionalizzazione della spesa e non è manifestamente irragionevole.
  • La proporzionalità della retribuzione può essere valutata considerando complessivamente pensione e compenso pubblico, anziché isolando la retribuzione dovuta per il nuovo incarico.
  • La generalità e la conoscibilità preventiva del tetto retributivo sono elementi rilevanti per ritenerlo compatibile con i diritti al lavoro e a una retribuzione adeguata e con l’indipendenza della magistratura.
  • La deroga per contratti e incarichi in corso può essere circoscritta ai rapporti temporanei e non necessariamente estesa ai rapporti d’ufficio stabili; la lettura della norma adottata dal giudice rimettente è stata giudicata non implausibile.
  • La pronuncia non stabilisce che ogni modalità applicativa del tetto sia legittima: questioni concrete su decorrenza, calcolo delle voci, recuperi e singole componenti retributive possono richiedere un esame distinto nei giudizi di merito.

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