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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il sig. xxxx aveva impugnato un avviso di accertamento relativo alla società fallita, contestando il recupero a tassazione di costi derivanti da reato, il difetto di motivazione sulla presunta fittizietà del deposito IVA in dogana, l'assenza di contraddittorio preventivo e la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo competente l'Agenzia delle Dogane. L'Agenzia delle Entrate aveva eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione processuale dell'ex amministratore, poiché, dopo il fallimento, tale legittimazione spettava al curatore fallimentare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario per carenza di legittimazione processuale dell'ex amministratore. La dichiarazione di fallimento aveva trasferito al curatore la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie patrimoniali relative alla società. L'eccezione alla regola, che consente al fallito di agire in caso di totale inerzia e disinteresse della curatela, non è stata ritenuta applicabile: la curatela aveva infatti presentato un'istanza di accertamento con adesione, dimostrando di avere valutato la questione, anche se poi aveva deciso di non proseguire. È stata inoltre ritenuta solo genericamente prospettata l'eventuale incidenza del contenzioso su responsabilità personali per bancarotta. Le ulteriori contestazioni sull'accertamento fiscale sono rimaste assorbite. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43 della legge fallimentare

    La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.

    Dopo la dichiarazione di fallimento, nelle controversie patrimoniali riguardanti la società fallita la legittimazione processuale spetta ordinariamente al curatore, non al precedente amministratore o al fallito. Il fallito può agire eccezionalmente solo in presenza di totale disinteresse e inerzia degli organi fallimentari, oppure quando dimostri uno specifico interesse personale tutelabile, adeguatamente illustrato e provato.

  • Cassazione civile, sez. VI, 6 luglio 2016, n. 13814

    Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.

    La mancata prosecuzione di una controversia da parte del curatore non equivale automaticamente a disinteresse. Se il curatore ha esaminato la pretesa e ha scelto consapevolmente di non agire perché considera debole o non conveniente la difesa, l'ex amministratore non riacquista la legittimazione processuale.

Massime di principio

  • In caso di fallimento, le controversie fiscali e patrimoniali della società devono essere promosse o proseguite dal curatore fallimentare.
  • L'ex amministratore o il fallito può agire personalmente solo in via eccezionale, dimostrando un totale disinteresse della curatela oppure un interesse personale concreto, attuale e specificamente collegato alla controversia.
  • La presentazione da parte del curatore di un'istanza di accertamento con adesione o di altra iniziativa processuale o amministrativa dimostra che la questione è stata valutata e normalmente esclude l'inerzia assoluta.
  • La decisione del curatore di non coltivare il contenzioso per una valutazione negativa sulla convenienza o sulla consistenza della difesa non può essere sostituita dalla scelta autonoma dell'ex amministratore.
  • Quando il ricorso è proposto da un soggetto privo di legittimazione processuale, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito delle contestazioni fiscali.

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