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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli anni 2007-2010, contestando: l'individuazione del legale rappresentante come soggetto responsabile; l'applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 nell'individuazione del presupposto e del soggetto passivo; nonché l'asserita applicazione retroattiva della legge n. 220/2010. La società sosteneva di svolgere una mera attività di trasmissione dati e non di gestione di scommesse.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che il soggetto passivo fosse la società, considerando il riferimento al codice fiscale e al legale rappresentante un elemento meramente formale e identificativo della persona che rappresentava l'impresa. Ha inoltre stabilito che le attività di raccolta delle giocate, delle somme puntate e di riscossione delle vincite costituiscono attività essenziali di gestione delle scommesse, anche se svolte in collaborazione con una società estera. Infine, ha ritenuto applicabile retroattivamente l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, qualificandolo come norma interpretativa. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali a favore dell'Amministrazione Statale.

Norme richiamate

  • Art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998

    I soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

    È soggetto passivo non soltanto il concessionario o il gestore formalmente titolare dell'attività, ma anche chi svolge operazioni essenziali e funzionali alla raccolta delle scommesse, come la raccolta delle giocate e delle somme puntate e la riscossione delle vincite.

  • Art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010

    Si interpreta nel senso...

    La disposizione è stata qualificata dalla Commissione come norma di interpretazione autentica e, pertanto, applicabile anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    La parte soccombente nel processo tributario è condannata al pagamento delle spese di giudizio; nel caso concreto, le spese sono state poste a carico della società appellante.

  • Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992

    La controversia è stata trattata in pubblica udienza su istanza di parte.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo, occorre valutare il contenuto complessivo del processo verbale di verifica e dell'avviso di accertamento, non singole indicazioni marginali come il codice fiscale del legale rappresentante.
  • Un'attività formalmente descritta come mera trasmissione dati può essere considerata gestione di scommesse quando, in concreto, comprende operazioni indispensabili alla raccolta delle giocate, alla gestione delle somme e al pagamento delle vincite.
  • Nel settore delle scommesse, la responsabilità tributaria può ricadere anche sull'operatore che partecipa concretamente alla gestione dell'attività, pur operando insieme a un soggetto estero o a un concessionario formalmente titolare.
  • Una disposizione qualificata dal legislatore come norma interpretativa, soprattutto quando utilizza formule come "si interpreta nel senso", può essere applicata anche a periodi anteriori, salvo eventuali limiti derivanti da principi costituzionali o dell'ordinamento europeo.
  • La soccombenza nel giudizio tributario comporta normalmente la condanna alle spese, salvo specifici motivi di compensazione.

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