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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05597/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento IRPEF notificati a un contribuente per gli anni 2006 e 2008, con rideterminazione sintetica del reddito ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base di indici di capacità contributiva (figli a carico senza reddito, volumi d'affari di ditte individuali del contribuente e della coniuge). Dopo il contraddittorio preventivo l'Ufficio aveva ridotto gli importi accertati, ma il contribuente aveva impugnato gli atti e la CTP aveva annullato entrambi gli avvisi. In appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio per il 2006, ma lo aveva respinto per il 2008. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente: lamenta che la CTR, pur avendo esposto la disciplina del redditometro e il riparto dell'onere della prova, non avrebbe spiegato perché l'avviso 2008 dovesse essere trattato diversamente da quello 2006, fondato sui medesimi presupposti. Il contribuente propone a sua volta ricorso incidentale, con due motivi, denunciando violazione degli artt. 2 e seguenti e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di aver dimostrato con documentazione la disponibilità di somme derivanti da mutuo e dalla consorte, idonee a giustificare le spese contestate, e che la CTR gli avrebbe illegittimamente imposto un onere probatorio eccessivamente rigoroso.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente della sentenza d'appello, perché la CTR non ha reso conto delle ragioni della diversa soluzione adottata per il 2008 rispetto al 2006, nonostante la sostanziale identità dei presupposti dell'accertamento. Dichiara invece inammissibile il ricorso incidentale del contribuente, osservando che le censure, formulate promiscuamente, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non indicavano in modo specifico un vizio di motivazione riconducibile all'art. 360, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito; l'Ufficio può fondarsi sugli indici di capacità contributiva e il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o della minore capacità contributiva effettiva.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza delle commissioni tributarie deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di una reale motivazione, o la presenza di una motivazione solo apparente, integra nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede che la motivazione della decisione renda percepibile la ratio decidendi.

  • art. 111 Cost.

    Impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È evocato dal contribuente per denunciare errori di diritto nella regolazione dell'onere della prova e nell'applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell'obbligo di pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito; richiede l'indicazione di un fatto decisivo realmente omesso.

  • art. 112 c.p.c.

    Il mancato esame di una questione ritualmente devoluta integra error in procedendo per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto/inammissibilità, ma il testo si interrompe prima della completa trascrizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla totale assenza o apparenza della motivazione va ricondotta all'art. 360, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente lamentare genericamente un'errata valutazione del merito.
  • In tema di redditometro, l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove una volta accertati gli indici di capacità contributiva; spetta al contribuente dimostrare, con prova documentale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, o che le somme utilizzate provengono da fonti non imponibili.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione di disponibilità economiche ulteriori: occorre indicare e documentare circostanze oggettive, anche temporali, idonee a collegare quelle disponibilità alle spese contestate.
  • Una decisione che accolga una tesi per un'annualità e la neghi per un'altra annualità, pur a fronte di presupposti sostanzialmente identici, deve spiegare in modo specifico le ragioni della diversa soluzione; in mancanza, la motivazione è apparente.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito: le censure devono individuare con precisione il vizio denunciato e la decisività del fatto omesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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