Cassazione Civile, Ordinanza n. 22133/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di addebito emessi per contributi dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 2014-2015. Il soggetto destinatario degli addebiti ha proposto opposizione, poi respinta in primo e secondo grado. La Corte d'appello ha ritenuto provato lo svolgimento di attività commerciale ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. 662/1996, valorizzando una dichiarazione resa nella domanda di iscrizione alla gestione speciale e la barratura di una casella nel modello Unico, da cui emergeva la partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 116 c.p.c., sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non integrassero una presunzione grave, precisa e concordante; con il secondo si denunciava omesso esame di fatti decisivi, lamentando l'erronea esclusione di prova testimoniale e del deposito di buste paga.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la censura non evidenziava una vera violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. né dell'art. 116 c.p.c., ma mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della plausibilità delle prove presuntive, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo, ha rilevato l'inammissibilità del vizio di omesso esame per la presenza di "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., non avendo il ricorrente indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Nel dispositivo la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 203, L. 662/1996
Individua il presupposto dello svolgimento di attività commerciale rilevante ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti e del correlato obbligo contributivo.
Le presunzioni semplici sono scrutinabili in cassazione solo per corretto sussumere i fatti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è ammessa una mera critica alla plausibilità della ricostruzione fattuale.
La censura deve investire l'erronea applicazione dei requisiti della presunzione ai fatti concreti, non una diversa lettura del materiale probatorio.
Il vizio è configurabile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione della prova in assenza di una deroga di legge, oppure valuta liberamente una prova soggetta a diverso regime.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il corretto parametro di ricorso quando si deduce un errore di diritto nell'applicazione delle norme sulle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti di legge; non consente una rivalutazione del merito.
In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- In tema di presunzioni semplici, il vizio denunciabile in cassazione riguarda l'erronea applicazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai fatti di causa, non la mera diversa valutazione della loro attendibilità o plausibilità.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia violato il regime legale di valutazione della prova; non basta contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
- Quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse rationes decidendi.
- La partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale può costituire elemento presuntivo idoneo a fondare l'obbligo contributivo nella gestione commercianti, anche a prescindere dalla sola qualità formale di amministratore di società di capitali.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la critica della ricostruzione probatoria effettuata dai giudici di merito.
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