Cassazione Civile, Ordinanza n. 04869/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, quale incorporante di una società a sua volta cessionaria del credito originariamente vantato da una struttura privata, ha agito contro l'azienda sanitaria locale chiedendo il pagamento di corrispettivi per prestazioni di assistenza socio-sanitaria rese a soggetti non autosufficienti nel periodo gennaio-dicembre 2010, per un importo di euro 328.816,00. In primo e secondo grado la domanda è stata rigettata perché mancava un valido titolo contrattuale scritto con la ASL. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione di legge e falsa applicazione di norme processuali, sostenendo: 1) che l'autorizzazione comunale all'utilizzo dei posti letto della RSA e l'autorizzazione della struttura geriatrica della ASL ai singoli ricoveri avrebbero comunque determinato un valido rapporto contrattuale, anche in assenza di contratto scritto; 2) che il regime di accreditamento provvisorio avrebbe impedito per lungo tempo la stipulazione del contratto definitivo, a causa della mancata fissazione dei criteri per ottenere l'accreditamento definitivo da parte dello Stato e poi delle Regioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso il diritto al pagamento in mancanza di un valido contratto scritto con la ASL. Ha ritenuto infondato il motivo perché la giurisprudenza di legittimità afferma che, anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, la struttura privata già titolare di convenzione esterna ha l'obbligo di stipulare un apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente; in difetto di tale contratto non sussiste titolo per ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate. La Corte ha inoltre rilevato che i precedenti richiamati dalla ricorrente nella memoria non erano pertinenti rispetto alla fattispecie. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione di legge
richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione delle norme sull'accreditamento
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato come disciplina del sistema di accreditamento e dei rapporti con le strutture sanitarie
richiamata in relazione al regime di accreditamento provvisorio
richiamato in relazione al sistema di accreditamento e contrattualizzazione
richiamato come norma processuale asseritamente violata
richiamato come norma processuale asseritamente violata
richiamato come norma processuale asseritamente violata
regola il procedimento camerale e le memorie nel giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio delle strutture sanitarie private permane l'obbligo di stipulare un contratto scritto con la ASL territorialmente competente; in assenza di tale contratto non matura il titolo per ottenere la remunerazione delle prestazioni rese.
- L'autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'attività e l'autorizzazione ai singoli ricoveri non equivalgono, di per sé, alla stipulazione del contratto necessario a fondare la pretesa economica verso la ASL.
- Per le prestazioni sanitarie o sociosanitarie remunerate a carico del servizio sanitario, il diritto al pagamento presuppone la prova di un valido rapporto contrattuale conforme alla disciplina di settore.
- Nel giudizio di legittimità, i precedenti invocati devono essere pertinenti alla fattispecie concreta; il richiamo a decisioni su casi diversi non è idoneo a scardinare il principio applicato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04817/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04819/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04820/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04821/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →