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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28008/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia ha ritenuto sussistenti le condizioni per dare esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria romena per l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze psicotrope. Il destinatario del mandato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: con il primo motivo ha lamentato nullità per carenza di motivazione e violazione dell'art. 18-bis, lett. c), l. n. 69/2005, sostenendo di avere in Italia lavoro, residenza stabile e forti legami familiari e che ciò avrebbe imposto di valutare un rifiuto facoltativo della consegna per esigenze di reinserimento; con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., affermando che i fatti non sarebbero punibili secondo la legge italiana, che per violazione di domicilio e danneggiamento difetterebbe la querela e che per la guida in stato di ebbrezza sarebbe maturata la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva disposto l'esecuzione del mandato di arresto europeo. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva applicato l'art. 18-bis l. n. 69/2005 nella formulazione vigente e aveva escluso che l'interessato risiedesse o dimorasse continuativamente in Italia da almeno cinque anni, essendo la sua presenza nel Paese documentata solo dal 29 settembre 2023. Le deduzioni difensive sul radicamento sono state ritenute generiche e non idonee a sovvertire tale accertamento. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, affermando che, ai fini della doppia punibilità, non rileva la perseguibilità a querela secondo la legge italiana, ma solo che il fatto sia reato in entrambi gli ordinamenti; ha inoltre escluso che la prescrizione invocata costituisca causa di rifiuto della consegna, evidenziando che l'ipotesi non è più prevista dall'art. 18 l. n. 69/2005 e che, comunque, il reato di guida in stato di ebbrezza era stato commesso in Romania, quindi fuori dalla giurisdizione italiana. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-bis l. 22 aprile 2005, n. 69

    Per il mandato di arresto europeo a fini esecutivi, la Corte di appello può rifiutare la consegna solo se il destinatario risiede o dimora continuativamente in Italia da almeno cinque anni e se l'esecuzione in Italia è idonea ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale, valutando una serie di indici concreti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È stata evocata come norma di deduzione del vizio di violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 18 l. 22 aprile 2005, n. 69

    La previsione della prescrizione come causa di rifiuto della consegna era originariamente contemplata, ma è stata abrogata dalle modifiche normative successive.

  • art. 614 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale fattispecie italiana astrattamente corrispondente alla violazione di domicilio contestata all'estero.

  • art. 635 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale fattispecie italiana astrattamente corrispondente al danneggiamento contestato all'estero.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato dal ricorrente quale fattispecie italiana astrattamente corrispondente alla guida in stato di ebbrezza/alterazione da stupefacenti contestata all'estero.

Massime di principio

  • Ai fini della doppia punibilità nel procedimento esecutivo del mandato di arresto europeo, non rileva che il fatto sia perseguibile a querela nell'ordinamento italiano: ciò che conta è che la condotta integri un reato in entrambi gli ordinamenti, senza sovrapporre ulteriori condizioni di procedibilità previste solo dal diritto interno.
  • Nel valutare il possibile rifiuto facoltativo della consegna per esigenze di reinserimento sociale, la Corte di appello deve verificare in modo concreto il requisito della residenza o dimora continuativa in Italia da almeno cinque anni e i relativi indici normativi; deduzioni difensive generiche su lavoro, legami familiari o salute non bastano se non confutano gli specifici dati fattuali posti a base della decisione.
  • La prescrizione del reato non costituisce, di regola, causa attuale di rifiuto della consegna nel regime vigente della legge sul mandato di arresto europeo, e comunque non può essere invocata in modo utile quando il fatto è stato commesso nello Stato di emissione e difetta la giurisdizione italiana.
  • In sede di legittimità, censure basate su un preteso radicamento territoriale o su cause ostative alla consegna devono essere specifiche e autosufficienti; in difetto, il ricorso è inammissibile perché non idoneo a scardinare la motivazione della Corte di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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