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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35284/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno 2009, fondato su indagini finanziarie e sulla ricostruzione di ricavi e costi tramite movimenti bancari. La CTP aveva annullato l'atto; in appello la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame, ritenendo che il contribuente avesse collaborato con l'Ufficio e avesse giustificato parte delle spese, pur in assenza di documentazione regolare, valorizzando anche la successiva deduzione della distruzione della documentazione contabile per incendio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ammesso e valorizzato documentazione che, secondo la disciplina delle indagini finanziarie, non poteva essere apprezzata in giudizio perché non esibita in sede amministrativa; 2) violazione degli stessi articoli e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente posto a carico dell'Ufficio l'onere probatorio e per non avere effettuato una valutazione analitica delle singole movimentazioni bancarie e delle giustificazioni addotte dal contribuente.

La decisione

La Corte ha riunito e accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che, in tema di accertamenti bancari, la presunzione legale operante sui versamenti e prelevamenti impone al contribuente di fornire prova contraria analitica circa l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili; il giudice di merito deve quindi valutare in modo rigoroso e analitico sia le singole movimentazioni sia le giustificazioni documentali o presuntive fornite, senza ricorrere a criteri meramente globali o per categorie. La CTR, invece, aveva ricostruito il reddito e il volume d'affari in modo aggregato e aveva sostanzialmente invertito l'onere della prova, senza confrontarsi con le singole operazioni contestate. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame del merito conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede una presunzione legale in materia di indagini finanziarie: i movimenti bancari rilevati possono essere imputati a ricavi, salvo prova contraria del contribuente, che può essere fornita anche con presunzioni semplici ma deve essere analitica e rigorosamente verificata.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Per gli accertamenti IVA su base bancaria opera una presunzione legale analoga, superabile dal contribuente con prova contraria analitica sulla natura non imponibile delle singole operazioni.

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in combinazione con l'art. 51 per la disciplina dei poteri di controllo e degli accertamenti fondati su indagini finanziarie.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di superare la presunzione bancaria grava sul contribuente; il giudice non può porre indebitamente tale onere a carico dell'Ufficio.

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, versamenti e prelevamenti sui conti correnti sono assistiti da una presunzione legale di imponibilità che il contribuente può vincere solo con prova contraria specifica e analitica riferita a ciascuna movimentazione.
  • La prova contraria alle presunzioni bancarie può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti e devono essere riferite in modo puntuale alle singole operazioni contestate.
  • Il giudice di merito, quando il contribuente contesti un accertamento bancario, deve svolgere una valutazione analitica delle singole operazioni e delle giustificazioni addotte, non essendo sufficiente una ricostruzione globale o per categorie di movimenti.
  • È errore di diritto ritenere che, una volta dedotte dal contribuente giustificazioni o documenti, l'onere probatorio si sposti sull'Ufficio: la presunzione legale opera a favore dell'accertamento e spetta al contribuente dimostrarne il superamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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