Cassazione Civile, Ordinanza n. 30021/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata come coobbligato in solido per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse dovuta dalla società di cui era socio. La controversia nasceva dal fatto che la cartella era stata emessa e notificata dopo che la pretesa fiscale era stata rivolta alla società; il contribuente contestava, da un lato, la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente lesione del diritto di difesa, dall'altro la motivazione della cartella, la qualificazione delle difese come questioni nuove in appello e, soprattutto, l'applicabilità nei suoi confronti del beneficium excussionis, sostenendo che il creditore avrebbe dovuto previamente escutere il patrimonio sociale. Con il quarto motivo deduceva anche l'erronea applicazione della sanzione e contestazioni relative agli importi, alla fideiussione e a un lodo arbitrale, ma tali censure erano già state ritenute nuove dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, ritenendo che non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato come nuove le relative questioni e aveva escluso la violazione del diritto di difesa. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, trattandosi di società in nome collettivo, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto se l'amministrazione avesse previamente escusso il patrimonio sociale oppure se fosse stata dimostrata aliunde la sua insufficienza; la sola affermazione che la società era in scioglimento e liquidazione non era sufficiente a superare l'onere della preventiva escussione. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
è invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tardiva produzione documentale e sulla pretesa novità delle questioni di appello.
art. 24 Cost.
è richiamato quale parametro del diritto di difesa, ma la Corte ritiene non confrontata la motivazione della sentenza impugnata che escludeva la lesione di tale diritto.
è invocato per sostenere che le deduzioni svolte in appello fossero mere difese e non eccezioni nuove; la Corte non accoglie la censura perché il motivo non si confronta con la declaratoria di novità resa dal giudice di merito.
è richiamato per fondare la responsabilità solidale del socio per le obbligazioni sociali.
la Corte afferma che, per la società in nome collettivo, opera il beneficium excussionis e il creditore deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale, salvo prova aliunde dell'impossibilità di soddisfazione sul patrimonio sociale.
è invocato nel quarto motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché investe questioni ritenute nuove dal giudice di merito.
è richiamato per affermare che la cartella può ritenersi adeguatamente motivata se indica chiaramente la pretesa impositiva, l'omesso versamento e il relativo calcolo.
è richiamato unitamente all'art. 7 dello Statuto del contribuente nella valutazione della sufficienza della motivazione della cartella.
Cass., Sez. U., 16 dicembre 2020, n. 28709
è utilizzata per ribadire che il coobbligato sussidiario può far valere in giudizio anche la violazione del beneficium excussionis e che l'onere probatorio varia a seconda del tipo di società.
Cass. civ., 17 marzo 2021, n. 7545
è richiamata per il principio secondo cui, quando l'insufficienza del patrimonio sociale risulti aliunde in modo certo, il creditore non deve necessariamente esperire l'esecuzione sul patrimonio sociale.
Cass. civ., 30 aprile 2020, n. 8425
è richiamata in tema di motivazione per relationem e conoscibilità degli atti presupposti da parte del socio, in quanto questi può accedere alla documentazione sociale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice di legittimità censura solo le questioni che si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che ignori la declaratoria di novità delle doglianze resa dal giudice di merito.
- Le doglianze sulla mancata conoscenza degli atti presupposti e sulla lesione del diritto di difesa devono essere valutate alla luce della motivazione della cartella e della notificazione effettuata al soggetto legittimato; non è necessario che gli atti siano notificati indistintamente a tutti i soci quando la legge e la struttura del rapporto lo escludano.
- In tema di società in nome collettivo, il beneficium excussionis opera a tutela del socio illimitatamente responsabile: il creditore, per agire nei suoi confronti, deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale oppure l'aliunde certa impossibilità di soddisfazione sul patrimonio della società.
- La sola allegazione che la società sia in scioglimento e liquidazione non basta, da sola, a dispensare il creditore dall'onere di verificare o provare l'insufficienza del patrimonio sociale, occorrendo un accertamento di fatto specifico.
- La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al destinatario di comprendere la causa della pretesa, l'omesso versamento contestato e la quantificazione dell'importo richiesto.
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