Cassazione Civile, Ordinanza n. 31217/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per l'anno d'imposta 2010 relativo a due immobili. La società concessionaria della riscossione ha emesso l'avviso richiamando un precedente avviso bonario, ritenendo dovuta la maggiore imposta per omessi versamenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello della concessionaria, ritenendo insufficiente la motivazione dell'atto perché il richiamo all'avviso bonario non sarebbe stato adeguato. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L. 241/1990 e dell'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006, sostenendo che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato per relationem, poiché indicava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, e che il contribuente conosceva già l'avviso bonario richiamato, contenente i dati essenziali per comprendere la pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in tema di TARSU, la motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente quando indichi la maggiore superficie accertata, la diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, essendo tali elementi idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria. Ha inoltre precisato che la motivazione per relationem non impone l'allegazione dell'atto richiamato quando questo sia già conosciuto dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
viene utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge denunciata in cassazione.
l'obbligo di allegazione degli atti richiamati opera solo per i documenti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari.
art. 1, commi 161 e 162, L. 296/2006
costituisce la disciplina speciale per l'accertamento dei tributi locali e consente una motivazione sufficiente se l'atto indica gli elementi essenziali della rettifica.
Massime di principio
- In tema di tributi locali, la motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente quando consenta di comprendere gli elementi essenziali della pretesa, come maggiore superficie, tariffa o categoria applicata, senza necessità di esplicitare le indagini svolte dall'Ufficio.
- La motivazione per relationem è legittima se l'atto richiamato è già noto al contribuente; in tal caso non è necessario allegarlo all'avviso, perché l'obbligo di allegazione riguarda solo documenti non conosciuti integralmente e legalmente dal destinatario.
- La censura processuale o motivazionale è rilevante in cassazione solo se la parte deduce e dimostra uno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivante dal vizio denunciato.
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