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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La lite trae origine da un contratto di affitto di fondo rustico stipulato l'11 novembre 2011. La proprietaria del fondo agì per la risoluzione del contratto per inadempimento, il rilascio dei terreni e il pagamento dei canoni. Il tribunale ritenne improponibile la domanda per la presenza di una clausola compromissoria; la corte d'appello, invece, dichiarò nulla la clausola, affermò la competenza del giudice ordinario e accolse la domanda di risoluzione e rilascio. Il conduttore propose ricorso per cassazione, che fu dichiarato inammissibile con ordinanza. Successivamente egli propose revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo che la Cassazione avesse commesso errore di fatto nell'individuare la parte che aveva proposto l'appello: secondo lui, l'appello era stato proposto dalla controparte vittoriosa in primo grado e, se la Corte avesse percepito correttamente ciò, avrebbe dovuto cassare senza rinvio la sentenza d'appello. Nel separato giudizio esecutivo, la proprietaria procedette al rilascio del fondo sulla base della sentenza di risoluzione; il conduttore e una società agricola opposero l'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per effetto dell'ordinanza di cassazione, il diritto di ritenzione per migliorie ex art. 17 L. 203/1982 e un preteso subentro societario nel contratto e nei relativi crediti. La corte d'appello respinse l'opposizione, ritenendo che la clausola fosse di arbitrato irrituale, quindi l'appello contro la sentenza di primo grado fosse ammissibile, che l'ordinanza di cassazione non avesse caducato il titolo esecutivo e che non fosse provato un valido subentro nel contratto o nei crediti per migliorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma un errore di giudizio, poiché la correttezza della soluzione dipendeva dalla qualificazione della clausola come arbitrato irrituale e, comunque, la decisione corretta, anche seguendo la premessa errata della inammissibilità dell'appello, sarebbe stata la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, indipendentemente da chi avesse proposto l'appello. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, in sede rescissoria, non aveva riproposto i motivi originari del ricorso per cassazione, chiedendo solo una pronuncia che la Corte non avrebbe potuto adottare, con conseguente difetto di interesse. Quanto al secondo ricorso, la Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, perché la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione nel primo giudizio aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza d'appello che costituiva il titolo esecutivo, sicché non vi era stata alcuna caducazione del titolo. Ha poi rigettato il terzo motivo, affermando che il diritto all'indennità per migliorie e il correlato diritto di ritenzione spettano al soggetto che riveste la posizione sostanziale di affittuario o comunque al titolare del credito originario, e che nella specie né la società opponente né il conduttore avevano dimostrato un valido subentro nel contratto o nella posizione creditoria; inoltre, il credito era riferibile alle migliorie asseritamente apportate dal solo conduttore e non alla mera detenzione di fatto della società. I ricorsi riuniti sono stati quindi decisi con inammissibilità del primo e rigetto del secondo, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rimedio esperibile solo per errore di fatto revocatorio della sentenza/ordinanza di cassazione, non per errori di giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere una svista percettiva, decisiva, immediatamente evincibile dagli atti e non oggetto di discussione.

  • art. 819-ter c.p.c.

    La disciplina del regolamento necessario di competenza è richiamabile solo per l'arbitrato rituale, non per l'arbitrato irrituale.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Se è inammissibile l'appello contro la sentenza di primo grado, la sentenza di appello va cassata senza rinvio.

  • art. 100 c.p.c.

    La revocazione è inammissibile per difetto di interesse se la parte non ripropone i motivi utilmente esaminabili e chiede una decisione che la Corte non potrebbe adottare.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è infondata se il titolo esecutivo non è stato caducato.

  • art. 17, L. n. 203/1982

    Il diritto all'indennità per migliorie e al correlato diritto di ritenzione si collega alla posizione sostanziale dell'affittuario e al credito riferibile a chi ha eseguito le migliorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato discende dal passaggio in giudicato della decisione di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso, non da una pretesa caducazione del titolo.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non ricorre quando la censura investe la qualificazione giuridica della vicenda o la scelta della conseguenza processuale, perché in tal caso si è in presenza di errore di giudizio.
  • Perché sia ammissibile la revocazione della decisione di cassazione, l'errore deve riguardare un fatto interno al giudizio di legittimità, non controverso e decisivo; se la soluzione corretta prescinde dal fatto asseritamente travisato, il rimedio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e impedisce di sostenere la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo fondandosi su una diversa lettura degli effetti della pronuncia di legittimità.
  • La clausola compromissoria per arbitrato irrituale non è assoggettata alla stessa disciplina processuale dell'arbitrato rituale quanto ai mezzi di impugnazione della sentenza che decide sull'eccezione di compromesso.
  • Il diritto all'indennità per migliorie su fondo rustico e il relativo diritto di ritenzione spettano al soggetto che sia titolare della posizione sostanziale e del credito derivante dalle migliorie; non è sufficiente un mero rapporto di fatto con il fondo.
  • Il credito per migliorie può circolare solo se sia provato un valido trasferimento della relativa posizione creditoria; se l'atto societario esclude la cessione dei crediti del conferente, non può ritenersi trasferito anche il credito per migliorie.
  • La mera esigibilità del credito al momento della riconsegna del fondo è questione distinta dalla sua esistenza e dalla sua trasferibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morositàOpposizioni esecutiveAffitto
RamiProcesso civileLocazioniEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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