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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11334/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui un soggetto chiedeva il pagamento di euro 25.000, deducendo che la somma fosse dovuta in relazione a un preliminare di cessione di partecipazioni sociali e a un assegno bancario emesso a supporto del pagamento. Il decreto era stato emesso nei confronti della controparte indicata nella qualità di liquidatore della società coinvolta. Il destinatario del decreto propose opposizione, ma lo fece personalmente, senza spendere la qualità indicata nel monitorio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e domandando in via riconvenzionale la nullità o annullabilità del preliminare e la risoluzione per inadempimento dell'opposto. In primo grado l'opposizione fu dichiarata inammissibile/carenza di interesse, sul rilievo che l'opponente aveva agito in proprio e non nella qualità indicata nel decreto. In appello l'opposto censurò la decisione deducendo violazione degli artt. 1180 e 1988 c.c. e delle norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che l'assegno valesse come promessa di pagamento e che, a seguito delle difese e domande riconvenzionali dell'opponente, il giudizio si fosse esteso al rapporto sostanziale sottostante, consentendogli di far valere la propria pretesa anche verso la controparte personalmente. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha riportato in modo testuale e specifico la domanda formulata in primo grado in risposta all'opposizione, necessaria per verificare se la pretesa personale fosse stata ritualmente proposta e se vi fosse stata effettiva estensione del thema decidendum; inoltre, il richiamo alla comparsa di risposta era incongruo perché, a seguito dell'accesso agli atti, risultava composta da una sola pagina. In mancanza di tale verificabilità, la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur a fronte della discussione sulla possibilità per l'opposto di ampliare la domanda in opposizione a decreto ingiuntivo quando l'opponente proponga domande riconvenzionali, il ricorso non fosse autosufficiente e specifico perché non riproduceva il contenuto della domanda asseritamente formulata in primo grado e non consentiva di verificare la tempestiva e rituale proposizione della domanda stessa. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimato, che non si era difeso; è stata invece attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1180 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il pagamento dell'assegno e la vicenda negoziale avrebbero comportato un'obbligazione diretta della controparte; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma, limitandosi a rilevare l'inidoneità del ricorso a consentire il controllo sulla rituale proposizione della domanda.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, valga come promessa di pagamento con presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante; la Corte non decide nel merito della questione perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità.

  • art. 99 c.p.c.

    Censurato dal ricorrente per asserita violazione dei principi relativi alla domanda e all'interesse ad agire; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per contestare la declaratoria di carenza di interesse; la Corte non formula un'interpretazione autonoma della norma.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come parametro processuale; non è oggetto di una specifica applicazione nel decisum.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare l'omessa pronuncia su domande e l'asserita estensione del thema decidendum; la Corte non affronta il merito della censura perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla parte resistente in appello per sostenere l'inammissibilità di una domanda nuova; la Corte di cassazione non si pronuncia sul punto nel merito.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La Corte lo applica come parametro dell'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso è inammissibile perché non riporta il contenuto testuale della domanda di primo grado e non consente la verifica degli atti processuali richiamati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare in modo rigoroso l'onere di specificità e autosufficienza: quando la censura dipende dal contenuto di atti processuali o domande precedentemente formulate, il ricorrente deve riprodurne il testo rilevante o comunque indicarne con precisione il contenuto e la collocazione processuale, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La Corte non può verificare la fondatezza di una censura che presupponga l'accertamento del contenuto di atti non adeguatamente trascritti o localizzati nel ricorso, specie quando il testo richiamato risulti in concreto non coerente con l'indicazione fornita dal ricorrente.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la possibile estensione del thema decidendum alle domande riconvenzionali o alle reazioni dell'opposto va dedotta e documentata in modo puntuale, perché la legittimità di eventuali domande ulteriori dipende dalla rituale proposizione e dalla verificabilità del loro contenuto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non si liquida necessariamente una condanna alle spese in suo favore; resta però dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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