Cassazione Civile, Ordinanza n. 26241/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato, a seguito di procedura DOCFA del 2014, il classamento di un appartamento sito in Genova da categoria A/2, classe 3, a categoria A/1, classe 2. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in appello l'accoglimento da parte della CTR, la quale aveva ritenuto che la DOCFA non fosse stata presentata solo per una diversa distribuzione interna degli spazi, ma contenesse anche indicazioni su caratteristiche dell'immobile (assenza di finiture di pregio, normali caratteristiche residenziali, scarsa luminosità, ridotte dimensioni del secondo bagno) che l'Ufficio non aveva adeguatamente contestato o motivato di non ritenere veritiere o rilevanti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 17 e 20 del r.d.l. n. 652/1939, dell'art. 1 d.m. n. 701/1994 e dell'art. 38, comma 1, TUIR, sostenendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché volto a ottenere un riclassamento al di fuori delle ipotesi legali; (2) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 1 d.m. n. 701/1994, censurando l'affermazione della CTR secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto motivare specificamente il mancato accoglimento della DOCFA, non essendo sufficiente il richiamo alle regole catastali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontabile con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva fondato la decisione su due autonome rationes: da un lato, che la DOCFA non riguardava soltanto la diversa distribuzione interna; dall'altro, che l'Ufficio non aveva contestato in modo specifico le caratteristiche dell'immobile indicate dal contribuente. Poiché il motivo aggrediva solo una delle rationes e non tutte quelle poste a base della decisione, era inammissibile. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato anch'esso inammissibile perché pretendeva di rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dalla CTR: il giudice di merito aveva accertato che la DOCFA conteneva indicazioni fattuali specifiche sulla situazione dell'appartamento e che l'Ufficio non aveva motivato sulle ragioni per cui tali indicazioni fossero non veritiere o irrilevanti. In base alla giurisprudenza richiamata, la motivazione dell'avviso DOCFA può essere sintetica solo quando l'Ufficio non disattenda i fatti indicati dal contribuente; se invece vi è una diversa valutazione degli elementi di fatto, è necessaria una motivazione più approfondita. La ricorrente è stata condannata alle spese. Non si è applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 17 r.d.l. n. 652/1939
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere i limiti legali del riclassamento catastale
art. 20 r.d.l. n. 652/1939
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere i limiti legali del riclassamento catastale
norma richiamata sia sulla proponibilità della procedura DOCFA sia sul dovere motivazionale dell'Ufficio
richiamato nel primo motivo come parametro normativo della pretesa illegittimità del riclassamento
richiamato nel secondo motivo per contestare l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale indicata come vizio denunciato per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la parte soccombente pubblica
Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 19989 del 10/08/2017
richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve contestare specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata
Cass. Sez. 6 - 5, ord. n. 31809 del 07/12/2018
richiamata per il principio sulla motivazione dell'avviso di classamento in caso di procedura DOCFA
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda su un duplice e autonomo fondamento, il ricorrente deve censurarlo integralmente; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende irrilevante l'esame dell'altra.
- In tema di classamento catastale a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere sintetica solo se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica della stima.
- Se l'Ufficio contesta, anche implicitamente, la veridicità o la rilevanza degli elementi fattuali rappresentati dal contribuente nella DOCFA, l'avviso deve contenere una motivazione più specifica, idonea a spiegare le ragioni del diverso classamento e a delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Non è consentito in cassazione sovrapporre alla critica in diritto una richiesta di revisione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando tale accertamento sia sorretto da motivazione congrua e coerente.
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