Cassazione Civile, Ordinanza n. 01283/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Gli avvocati chiedevano, ai sensi della disciplina sulla solidarietà per i compensi professionali in caso di definizione bonaria della controversia, la condanna in solido delle controparti processuali al pagamento dei loro compensi e delle spese. La lite presupposta riguardava l'impugnazione della sentenza che aveva dichiarato la risoluzione di un preliminare di vendita immobiliare e ordinato il rilascio del bene al promissario acquirente. In primo grado la domanda era stata accolta; il giudizio di appello si era poi interrotto per il decesso della parte patrocinata dagli odierni ricorrenti ed era estinto per mancata riassunzione. Successivamente le controparti avevano concluso una permuta con la figlia del promissario acquirente, ottenendo un diverso immobile e corrispondendo un conguaglio. I ricorrenti censuravano la decisione della Corte d'appello che aveva negato il loro diritto al pagamento, deducendo violazione delle norme sulla solidarietà professionale, degli artt. 116 c.p.c. e 979 c.c., sostenendo che la disciplina si applicasse a ogni accordo che ponesse fine alla lite e che la mancata riassunzione fosse conseguenza della successiva permuta, in un contesto in cui, per effetto del decesso della usufruttuaria, l'usufrutto si sarebbe consolidato in capo alle controparti, ormai uniche legittimate a disporre del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di compensi professionali. Ha affermato che la solidarietà prevista dalla legge professionale opera solo quando la controversia venga definita mediante un accordo concluso con il consenso del cliente patrocinato, poiché la norma, di natura eccezionale e di interpretazione restrittiva, tutela l'aspettativa del difensore di soddisfarsi sulle spese di soccombenza e mira a evitare elusioni mediante transazioni tra le parti. Nel caso concreto, l'accordo era stato stipulato dai resistenti con la figlia dell'altra parte, ma non dalla cliente originaria degli avvocati né dai suoi eredi, sicché mancava il presupposto indispensabile per estendere la responsabilità solidale alla controparte. È stato inoltre ritenuto irrilevante che i resistenti fossero divenuti successivamente unici proprietari del bene e legittimati a disporne. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La solidarietà per compensi e rimborsi opera quando una controversia viene definita mediante accordi in qualsiasi forma, ma solo nei limiti in cui l'accordo sia stipulato dal cliente patrocinato e definisca il giudizio in cui egli è coinvolto; norma eccezionale di interpretazione restrittiva.
art. 68 R.D.L. 1578/1933
Previgente previsione corrispondente alla disciplina attuale sulla solidarietà delle parti per i compensi del difensore in caso di definizione transattiva della lite.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non vi attribuisce una specifica rilevanza decisoria autonoma.
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione al consolidamento dell'usufrutto, ma la Corte lo considera irrilevante rispetto al presupposto applicativo della solidarietà professionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità solidale della parte avversa per i compensi del difensore costituisce eccezione alla regola secondo cui il professionista può agire solo contro il proprio cliente e va quindi interpretata restrittivamente.
- Il presupposto della solidarietà professionale è la definizione bonaria della controversia mediante un accordo stipulato dal cliente assistito; se l'accordo è concluso da soggetti diversi dal cliente patrocinato, il difensore non può invocare tale speciale garanzia verso la controparte.
- La tutela dell'avvocato mira a evitare che le parti eludano il pagamento delle competenze mediante transazioni che pongano fine alla lite, ma non consente di estendere l'obbligazione solidale oltre il perimetro espressamente previsto dalla norma.
- Ai fini dell'applicazione della solidarietà professionale è decisivo che il giudizio sia definito da un accordo che sottragga al giudice il potere di provvedere sulle spese; tuttavia resta necessario il consenso della parte patrocinata all'accordo rilevante per il difensore.
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