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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36495/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un funzionario in servizio presso un'azienda sanitaria pubblica era stato condannato dalla Corte dei conti al risarcimento del danno all'immagine arrecato all'amministrazione, in relazione a fatti già sfociati in un patteggiamento penale per una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione. Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza contabile deducendo, in sintesi, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non sarebbe equiparabile a una sentenza di condanna ai fini del giudizio risarcitorio; che il giudicato penale avrebbe dovuto precludere la successiva azione contabile; che vi sarebbe stata violazione del principio del ne bis in idem per la duplicazione tra confisca penale e risarcimento del danno all'immagine. Il ricorso veniva dunque costruito come denuncia di violazioni di legge sostanziali e processuali, senza prospettare un vero difetto di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero soltanto il modo di esercizio della giurisdizione contabile e non i limiti esterni della giurisdizione, che sono i soli controllabili in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. Ha quindi escluso che fossero deducibili in Cassazione, contro le decisioni della Corte dei conti, i profili di violazione di legge inerenti al ne bis in idem o all'utilizzabilità del patteggiamento nel giudizio di responsabilità erariale. Ha inoltre ribadito che la sentenza ex art. 444 c.p.p., pur non avendo efficacia automatica di accertamento nei giudizi civili e amministrativi, può essere valutata come elemento probatorio dal giudice contabile e che la qualificazione del danno all'immagine e del rapporto con la confisca non integra un vizio di giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'assenza di difese dell'intimata e per la natura solo formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta non ha efficacia automatica di accertamento nei giudizi civili e amministrativi, ma può essere valutata dal giudice contabile come elemento di prova insieme agli altri elementi del giudizio.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

  • art. 177 cod. giust. cont.

    Le decisioni della Corte dei conti sono ricorribili in Cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, non per violazioni di legge attinenti al merito del decidere.

  • art. 362 c.p.c.

    Non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti per dedurre la violazione del ne bis in idem, trattandosi di errore in iudicando sui limiti interni della giurisdizione.

  • art. 240 c.p.

    La confisca penale ha natura diversa dal risarcimento del danno all'immagine e non determina, di per sé, duplicazione di giudizi o sanzioni.

  • art. 322-ter c.p.

    La confisca prevista per determinati reati contro la pubblica amministrazione è distinta dal risarcimento del danno erariale all'immagine.

  • art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti sono deducibili solo i vizi attinenti alla giurisdizione, mentre le violazioni di legge sostanziale o processuale che riguardano il merito o il modo di esercizio della giurisdizione sono inammissibili.
  • La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non equivale automaticamente a una condanna nei giudizi civili o amministrativi, ma costituisce un elemento probatorio liberamente valutabile dal giudice contabile.
  • La pretesa duplicazione tra confisca penale e risarcimento del danno erariale all'immagine non integra, di per sé, un problema di giurisdizione denunciabile in cassazione contro una decisione della Corte dei conti.
  • Quando il ricorso per cassazione contro una decisione contabile è dichiarato inammissibile, può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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