Sentenza n. 398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 771 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 771 del 2023, che aveva liquidato in € 18.000 il danno derivante dalla revoca illegittima dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il risarcimento di € 161.000 per i danni conseguenti alla revoca, poi annullata dal TAR, dell’autorizzazione all’installazione di undici impianti pubblicitari. In appello ha contestato l’erronea quantificazione del danno. In particolare, ha dedotto che il TAR avrebbe illegittimamente escluso il danno emergente, ritenendo necessaria la sostituzione degli impianti installati in misura difforme dai limiti dimensionali, mentre la precedente sentenza di annullamento aveva ritenuto lo sforamento minimo e suscettibile di correzione. La società ha chiesto il riconoscimento di € 24.000, oltre IVA, per l’acquisto degli undici impianti e le spese di rimozione dei quattro già installati, nonché, in via subordinata, la rideterminazione del lucro cessante, contestando sia la riduzione del 30% applicata dal TAR sia la limitazione del periodo reddituale a otto mesi. Ha sostenuto che la successiva autorizzazione comunale del 2018, relativa a impianti delle medesime dimensioni, dimostrerebbe l’insussistenza della necessità di sostituzione e l’erroneità dei parametri utilizzati per la liquidazione equitativa.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l’esclusione del danno emergente. La precedente sentenza del TAR aveva qualificato come illegittima la revoca perché lo sforamento dimensionale era minimo e avrebbe imposto al Comune di consentire la modifica degli impianti; tale modifica, secondo il Collegio, non poteva che realizzarsi mediante la sostituzione dei cartelloni già installati. Gli impianti acquistati erano quindi difformi dall’autorizzazione originaria e non idonei all’installazione, mentre i sette impianti non ancora installati non costituivano una spesa risarcibile, dovendo essere utilizzati nell’ambito della nuova autorizzazione. La successiva autorizzazione del 2018, che consentiva dimensioni maggiori, non eliminava la difformità esistente rispetto al titolo del 2016 e non rendeva risarcibili i costi sostenuti anteriormente. È stata inoltre ritenuta corretta la liquidazione del lucro cessante come danno da ritardo, e non come perdita definitiva degli utili di un anno, poiché entrambe le autorizzazioni avevano durata triennale rinnovabile: la società avrebbe conseguito i ricavi tardivamente, non li avrebbe perduti definitivamente. Il Collegio ha dichiarato non ammissibili le censure fondate sulle successive diffide sindacali, perché non dedotte nel ricorso di primo grado e perché la domanda risarcitoria era stata originariamente collegata esclusivamente alla revoca. In ogni caso, tali diffide riguardavano un’impossibilità di installazione imputabile alla società per violazione delle norme sulla circolazione stradale, del regolamento di esecuzione e del parere della Soprintendenza; il loro annullamento era inoltre avvenuto per incompetenza dell’organo emanante e non per vizi sostanziali. È stata quindi confermata la liquidazione equitativa di € 18.000, oltre interessi legali. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
La revoca dell’autorizzazione era stata adottata dal Comune ai sensi di tale disposizione; il provvedimento è stato successivamente annullato dal TAR.
La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta correttamente utilizzata dal TAR per determinare il danno da ritardo, sulla base della redditività degli impianti e del periodo effettivamente rilevante.
Richiamato con riferimento alle violazioni che, secondo le diffide comunali, impedivano l’installazione degli impianti pubblicitari.
artt. 47 e seguenti Regolamento di esecuzione del Codice della strada
Richiamati, unitamente all’art. 23 del Codice della strada, quali disposizioni la cui violazione avrebbe impedito l’installazione degli impianti.
Massime di principio
- Quando un’autorizzazione edilizia o amministrativa consente l’installazione di opere con determinate caratteristiche dimensionali, le opere realizzate in difformità dal titolo non sono idonee all’uso autorizzato; il costo del loro acquisto e della loro rimozione non è risarcibile se la conformità richiede la sostituzione o comunque l’eliminazione delle opere difformi.
- La successiva adozione di un titolo autorizzatorio più favorevole non rende retroattivamente conformi le opere che, al momento della contestazione, erano difformi dall’autorizzazione originaria e non esclude il rilievo causale della difformità nella valutazione del danno.
- Quando l’autorizzazione illegittimamente revocata e quella successivamente rilasciata hanno durata analoga e consentono di conseguire gli stessi ricavi, il pregiudizio risarcibile può consistere nel ritardo nell’acquisizione degli utili, anziché nella loro perdita definitiva; la liquidazione deve quindi riguardare il valore finanziario del differimento e non l’intero utile annuale.
- In appello non sono ammissibili censure fondate su fatti e circostanze non dedotti nel giudizio di primo grado, quando esse introducano una diversa causa del danno rispetto a quella originariamente posta a fondamento della domanda risarcitoria.
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