Cassazione Civile, Ordinanza n. 06350/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei due gradi di merito e condannato la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto nel 2004 la notifica di una cartella di pagamento per IRPEF relativa al 1996 e, successivamente, una intimazione di pagamento emessa nel 2014. Egli aveva impugnato l'intimazione sostenendo che il credito fosse prescritto, perché il termine non doveva decorrere dalla definitività dell'accertamento in astratto, ma dalla notifica della cartella, e che comunque, applicando la sospensione dei termini prevista dalla normativa sopravvenuta, il decorso decennale si era già compiuto prima della notifica dell'intimazione. Con il terzo motivo denunciava inoltre l'illegittimità della condanna alle spese in appello, poiché l'agente della riscossione era rimasto contumace nel grado di appello. La sentenza di merito aveva respinto il ricorso e l'appello del contribuente, ritenendo non maturata la prescrizione e confermando la condanna alle spese.
Norme richiamate
viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
artt. 12, 25 e 50 d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602
sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla prescrizione e sulla decorrenza del termine nella riscossione esattoriale.
la Corte ribadisce che, nel caso di credito tributario azionato in riscossione fondato su titolo definitivo, opera la prescrizione decennale dell'actio iudicati.
sono richiamati dal ricorrente in relazione al momento dal quale far decorrere la prescrizione e alla fase esecutiva.
la decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere.
viene applicato per computare il termine decennale e individuare la scadenza del termine prescrizionale.
art. 1, comma 618 e ss., L. 27 dicembre 2013, n. 147
la Corte considera la sospensione dei termini di prescrizione introdotta da questa disposizione.
art. 1, comma 623, d.l. 6 marzo 2014, n. 16
viene richiamato come norma modificativa della sospensione dei termini di prescrizione fino al 16 giugno 2014.
il ricorrente ne invoca la ratio per sostenere che non dovessero essere poste a suo carico le spese nei confronti della controparte rimasta contumace in appello.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 91 c.p.c. in tema di regolazione delle spese processuali.
richiamato dal ricorrente quale parametro del vizio di pronuncia sulla liquidazione delle spese.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
viene utilizzato per giustificare l'ordine di esame dei motivi, trattando per primo quello logicamente prioritario.
art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- Il credito tributario iscritto a ruolo e azionato con cartella di pagamento, quando fondato su un accertamento divenuto definitivo, è soggetto alla prescrizione decennale propria dell'actio iudicati, non ai termini decadenziali dell'iscrizione a ruolo.
- Ai fini della prescrizione, il dies a quo coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella riscossione tributaria, la notifica della cartella costituisce già esercizio del diritto di credito e interrompe il termine prescrizionale.
- Se sopravviene una sospensione legale del decorso della prescrizione, il termine va computato tenendo conto della sospensione e della ripresa del decorso per il periodo residuo non ancora maturato.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo.
- La condanna alle spese può essere censurata anche se la parte vittoriosa è rimasta contumace nel grado di appello, ove la regolazione delle spese non rispetti i criteri legali applicabili.
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