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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20353/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2011, notificato nel 2017, deducendo in via pregiudiziale decadenza e prescrizione dell'azione accertativa, sostenendo che, mancando un obbligo dichiarativo, il termine non poteva slittare all'anno successivo. In subordine ha contestato la debenza dell'imposta, assumendo che l'immobile non fosse ancora ultimato nel 2011, e ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni. In appello ha inoltre richiamato una precedente sentenza regionale che aveva accertato l'omessa notifica dell'atto di classamento catastale, deducendone l'illegittimità dell'avviso. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, omessa pronuncia su tale motivo di appello e, con il secondo, violazione delle norme sull'obbligo dichiarativo ICI e sull'onere della prova, sostenendo che non fossero affatto pacifiche le variazioni essenziali dell'immobile e quindi l'obbligo dichiarativo posto a fondamento dello spostamento del termine di decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la decisione di appello aveva esaminato la sentenza richiamata e l'aveva reputata irrilevante perché pendente in cassazione; ha inoltre rilevato che quella sentenza era poi stata cassata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai sensi dell'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, non sussiste obbligo dichiarativo del contribuente quando la variazione di classamento o di rendita catastale intervenga solo in epoca successiva rispetto al periodo d'imposta. Accogliendo il secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente e annullato l'avviso di accertamento. Le spese dei giudizi sono state compensate integralmente per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia su un motivo di appello; la censura è stata respinta perché il giudice di merito aveva comunque esaminato il precedente richiamato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per dedurre violazione di legge in relazione all'obbligo dichiarativo ICI e alla decadenza dell'accertamento.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente come parametro della decadenza dell'azione accertativa in materia ICI.

  • art. 37, comma 53, D.L. 223/2006

    non sussiste l'obbligo dichiarativo del contribuente laddove sia intervenuta, in virtù di un atto di rettifica catastale, una variazione del classamento o della rendita catastale in epoca posteriore

    la Corte vi ha ancorato il principio secondo cui, se la variazione catastale è successiva al periodo d'imposta, manca l'obbligo dichiarativo del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio circa la sussistenza delle variazioni essenziali e dell'obbligo dichiarativo.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2697 c.c. per contestare il ragionamento presuntivo sui presupposti dell'obbligo dichiarativo.

Massime di principio

  • In materia ICI, l'obbligo dichiarativo del contribuente non sussiste quando la variazione di classamento o di rendita catastale derivi da un atto di rettifica catastale intervenuto successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento.
  • Il giudice di legittimità può accogliere il ricorso per una diversa ragione di diritto rispetto a quella specificamente prospettata, purché la soluzione resti ancorata ai fatti allegati dalle parti e non comporti una modifica officiosa della domanda o l'introduzione di eccezioni nuove.
  • La deduzione di omessa pronuncia non è fondata se il giudice di appello ha comunque considerato il tema e lo ha ritenuto irrilevante, anche perché riferito a una decisione ancora sub iudice o successivamente cassata.
  • Quando manca l'obbligo dichiarativo per il contribuente, non può essere differito il termine di decadenza dell'azione accertativa facendo leva su una dichiarazione dovuta e non presentata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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