Cassazione Civile, Ordinanza n. 00242/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2005 e 2006, emessi ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sulla base del c.d. redditometro e degli indici di capacità contributiva costituiti dalla disponibilità di un’abitazione, di un’autovettura e di un terreno. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato pari a zero in importi significativamente più elevati. I ricorsi proposti in primo e secondo grado erano stati respinti perché la contribuente non aveva fornito prova idonea a superare la presunzione legale relativa derivante dagli indici utilizzati. Nel ricorso per cassazione, la contribuente denunciava violazione ed errata applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse valorizzato correttamente le prove contrarie che ella avrebbe prodotto e che tali elementi fossero stati ingiustamente ritenuti inidonei a vincere la presunzione di capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto rilevato l’inammissibilità nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, soggetto non legittimato passivamente nel caso di specie; tuttavia ha precisato che la costituzione dell’Agenzia delle Entrate rendeva la nullità del ricorso sanabile, con conseguente insussistenza di una inammissibilità totale per tale profilo. Quanto al motivo unico, la Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché in realtà diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la disponibilità degli indici di capacità contributiva legittima la presunzione legale relativa di maggior reddito e spetta al contribuente dimostrare documentalmente che il reddito presunto non esiste o è inferiore, oppure che le somme necessarie derivano da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente ritenuto non provate le asserite vincite di gioco e i contributi economici di terzi, trattandosi di affermazioni generiche e non documentate, e aveva inoltre valorizzato versamenti in contanti sul conto della contribuente di cui non era stata chiarita la provenienza. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese all’Agenzia delle Entrate; nulla è stato disposto per le spese verso il Ministero intimato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma 4; comma 5; comma 6
Il metodo di accertamento sintetico consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base di elementi certi indice di capacità contributiva; la presunzione è legale relativa e il contribuente può vincerla solo con prova documentale della diversa provenienza delle somme o dell’insussistenza/inferiorità del reddito presunto.
La parte che intende contrastare l’accertamento sintetico deve assolvere l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della maggiore pretesa fiscale, secondo la distribuzione dell’onere probatorio richiamata dalla Corte.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Viene richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
La nullità del ricorso proposto contro soggetto privo di legittimazione passiva può essere sanata dalla costituzione del soggetto effettivamente legittimato, con effetti ex tunc nei giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico fondato sul redditometro, la disponibilità di beni o servizi individuati come indici di capacità contributiva è sufficiente a sorreggere la presunzione legale relativa di maggior reddito, senza necessità di ulteriori prove da parte dell’Amministrazione sulla concreta destinazione reddituale delle spese.
- Il contribuente può superare l’accertamento sintetico solo fornendo prova documentale idonea della provenienza non reddituale delle somme impiegate, ovvero della sussistenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte, non essendo sufficiente la mera allegazione di disponibilità finanziarie o di affermazioni generiche.
- Ai fini della prova contraria nel redditometro, non basta dimostrare il mero transito o la mera esistenza di somme; occorre fornire elementi oggettivi e sintomatici che rendano plausibile e verificabile che tali somme siano state effettivamente destinate a coprire le spese contestate.
- La deduzione di censure che richiedono una nuova valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile in cassazione, perché il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La disponibilità del bene indice rileva ai fini dell’accertamento sintetico, non essendo necessario provare l’effettivo utilizzo del bene medesimo, poiché ciò che conta è la disponibilità stessa quale fatto rivelatore di capacità contributiva.
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