Cassazione Civile, Ordinanza n. 25978/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante alla professionista nominata dal Tribunale quale ispettore giudiziale in un procedimento ex art. 2409 c.c. instaurato da una società di minoranza nei confronti della società partecipata. Il Tribunale aveva emesso un decreto di liquidazione del compenso, poi opposto dalla società interessata. In primo grado l’opposizione era stata accolta e il compenso ridotto; la professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 4 e 15 del d.lgs. n. 150/2011, oltre che dei principi sugli effetti della domanda e sui termini decadenziali. Secondo la ricorrente, l’opposizione avverso il decreto di liquidazione avrebbe dovuto essere proposta con il rito e nei termini previsti per il procedimento speciale richiamato dall’art. 170 TUSG; la controparte, invece, aveva notificato un atto di citazione in opposizione oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto, sicché l’impugnazione avrebbe dovuto ritenersi tardiva e inammissibile. La società resistente sosteneva invece la correttezza dell’opposizione e della successiva conversione del rito, con salvezza degli effetti della domanda.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo della ricorrente perché il decreto di liquidazione del compenso dell’ispettore giudiziale deve essere opposto ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, con applicazione del rito previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 e del termine di 30 giorni. Tuttavia, una volta che l’opposizione sia stata tempestivamente notificata con atto di citazione, l’errore nella forma dell’atto non determina decadenza se, applicato il mutamento di rito ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011, si considerano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo la forma concretamente adottata. La Corte ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nei casi di conversione del rito, gli effetti si producono in relazione all’atto introduttivo come effettivamente proposto, e non come avrebbe dovuto essere redatto. Conseguentemente, il Tribunale non poteva dichiarare inammissibile l’opposizione per il solo rilievo della data di deposito della citazione ai fini dell’iscrizione a ruolo, essendo decisiva la tempestiva notificazione. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice si oppone con il rito e nei termini richiamati dalla norma, tramite il rinvio all’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011.
art. 4 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Se la controversia è introdotta in forme diverse da quelle prescritte, il giudice dispone il mutamento di rito; gli effetti sostanziali e processuali della domanda restano regolati dalla forma concretamente assunta dall’atto introduttivo e la conversione opera solo per il futuro.
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Rende applicabile il rito previsto per il procedimento speciale richiamato dall’art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e il relativo termine decadenziale di 30 giorni.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo, ma ritenuto non decisivo per la disciplina dell’opposizione al decreto di liquidazione degli ausiliari.
Norma invocata per la qualificazione formale dell’opposizione proposta dalla società; il tema centrale è però il rito applicabile all’opposizione al decreto di liquidazione.
art. 702-quater cod. proc. civ.
Il termine di 30 giorni per l’opposizione è richiamato come applicabile al procedimento in forza del rinvio operato dall’art. 170 D.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Norma che fonda la nomina dell’ispettore giudiziale nel procedimento di controllo giudiziario sulle irregolarità gestionali.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice segue il rito speciale richiamato dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e deve essere proposta entro il termine decadenziale di 30 giorni previsto dal rinvio all’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011.
- Quando la domanda è introdotta in una forma processuale diversa da quella prescritta, il mutamento di rito salva gli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo secondo la forma concretamente adottata, senza che la successiva conversione possa produrre effetti retroattivi sfavorevoli.
- In caso di errore sul mezzo processuale, ai fini della tempestività rileva il compimento entro il termine dell’atto che la legge richiede come idoneo a instaurare il giudizio; la successiva iscrizione a ruolo o il deposito vanno valutati alla luce del rito effettivamente seguito, non di quello astrattamente corretto.
- La tempestiva notificazione dell’opposizione può impedire la decadenza anche se l’atto è stato redatto nella forma della citazione anziché del ricorso, purché il sistema normativo preveda la conversione del rito e la salvezza degli effetti dell’atto introduttivo.
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