Sentenza n. 1033/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di Moneglia n. 44 del 1°.7.2025, recante l’ingiunzione di rimessa in pristino dello stato dei luoghi; - del provvedimento del Comune di Moneglia prot. n. 8004 del 1°.7.2025, nella parte in cui rigetta l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica di cinque bungalow; - della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia prot. n. 12556 del 20.6.2025, contenente parere parzialmente negativo; - di tutti gli atti relativi al procedimento in esito al quale sono stati adottati i provvedimenti impugnati in principalità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino di cinque bungalow, diniego parziale di accertamento di compatibilità paesaggistica e parere soprintendentizio parzialmente negativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la rimozione di cinque bungalow installati all’interno di un campeggio, il provvedimento comunale di rigetto parziale dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e il parere negativo della Soprintendenza. Quanto all’ordinanza demolitoria, ha dedotto la violazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 e della disciplina regionale, sostenendo che i bungalow fossero prefabbricati non stabilmente ancorati al suolo e, quindi, esenti da titolo edilizio; ha inoltre dedotto difetto di presupposto, istruttoria e motivazione, nonché manifesta illogicità. Ha poi prospettato l’illegittimità derivata dell’ingiunzione per l’illegittimità del diniego paesaggistico. Quanto al diniego e al parere della Soprintendenza, ha sostenuto che l’intervento rientrasse nella procedura paesaggistica semplificata prevista dal d.P.R. 31/2017, invocando in particolare il punto B.27 dell’allegato B, e che l’amministrazione avrebbe dovuto ricercare misure di mitigazione. Ha inoltre dedotto violazione degli artt. 161, 167, 181 e 146 d.lgs. 42/2004, dell’art. 49 delle N.T.A. del P.T.C.P., difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e illogicità, sostenendo che il vincolo paesaggistico riguardasse il territorio comunale nel suo complesso, che l’area fosse disciplinata da strumenti urbanistici compatibili con una limitata trasformazione del paesaggio e che la Soprintendenza avesse immotivatamente disatteso il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio e le osservazioni della società. In corso di giudizio ha anche prospettato una disparità di trattamento rispetto a un intervento di altro operatore, mediante produzione documentale tardiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l’ingiunzione fondata sull’art. 35 d.P.R. 380/2001, rilevando che i bungalow, pur non essendo infissi stabilmente al suolo, erano permanentemente installati nel campeggio e destinati a un utilizzo reiterato nel tempo. In applicazione del criterio funzionale, la precarietà non dipende dalla mera rimovibilità o dall’assenza di opere murarie, ma dalla temporaneità dell’esigenza cui il manufatto è destinato; le strutture stabilmente destinate al pernottamento determinano una trasformazione del territorio e sono assimilabili a nuove costruzioni soggette a permesso di costruire. La disciplina regionale invocata non era applicabile perché l’area era autorizzata per lo stazionamento di roulotte portate dai turisti, non come piazzola destinata alle strutture permanenti predisposte dal gestore. Il TAR ha inoltre escluso che i bungalow rientrassero nella procedura paesaggistica semplificata: il punto B.27 dell’allegato B al d.P.R. 31/2017 riguarda manufatti correlati a pozzi e opere di presa da falda, mentre il punto B.26 concerne altre tipologie di opere non coincidenti con quelle in esame. Di conseguenza, non sussisteva l’obbligo dell’amministrazione di ricercare misure mitigative ai sensi dell’art. 17 d.P.R. 31/2017. Il parere della Soprintendenza è stato ritenuto adeguatamente motivato e non manifestamente illogico, essendo fondato sulla maggiore dimensione e sulle caratteristiche dei bungalow, assimilabili a un insediamento urbano permanente, e sulla loro distonia con il contesto naturale tutelato, nonché sull’interferenza con le visuali pubbliche dal mare e dal territorio circostante. Il giudice ha ricordato che il giudizio paesaggistico costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per incoerenza, irragionevolezza, errore tecnico o palese travisamento, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. La compatibilità con il P.T.C.P. o con il P.U.C. non avrebbe comunque superato le prescrizioni derivanti dai decreti ministeriali di vincolo. È stata esclusa anche la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, poiché la Soprintendenza le aveva puntualmente esaminate. L’autorità statale poteva discostarsi dal parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, ritenendo insufficienti le misure di schermatura proposte. Il TAR non ha esaminato le misure di mitigazione prospettate in una nuova istanza presentata durante il giudizio, in applicazione del divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a. La doglianza di disparità di trattamento è stata ritenuta irritualmente proposta mediante produzione tardiva, anziché con motivi aggiunti, e comunque infondata nel merito: l’eventuale illegittimità di un trattamento favorevole accordato ad altri non consente di estenderlo al ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Consente l’ingiunzione di rimessione in pristino per interventi eseguiti senza titolo su suolo pubblico; è stato ritenuto applicabile ai bungalow permanentemente installati nell’area comunale.
art. 3, comma 1, lett. e.5)
La posa di manufatti leggeri, roulotte, camper e case mobili è soggetta alla disciplina delle nuove costruzioni quando determina una trasformazione stabile del territorio.
art. 6, comma 1, lett. e-bis)
L’esenzione dal titolo edilizio per strutture installate in strutture ricettive all’aperto opera solo in presenza di effettiva precarietà e temporaneità dell’utilizzo.
art. 12 R.R. Liguria n. 1/2011
art. 12, comma 1, lett. c)
L’esenzione per manufatti prefabbricati non stabilmente ancorati al suolo non si applica a strutture installate in un’area autorizzata per roulotte dei turisti e non per piazzole di tipo villaggio turistico.
art. 14 R.R. Liguria n. 1/2011
art. 14, comma 2, lett. b)
La disciplina regionale esonerativa riguarda manufatti collocati in piazzole destinate alle strutture predisposte dal gestore, presupposto non ravvisato nel caso esaminato.
Costituisce il riferimento normativo per il diniego dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica e per le conseguenze ripristinatorie.
È richiamato quale base della sanzione paesaggistica ripristinatoria conseguente al diniego di compatibilità.
Disciplina l’autorizzazione paesaggistica e il ruolo del parere vincolante della Soprintendenza nel procedimento.
La procedura paesaggistica semplificata non è applicabile quando l’intervento non rientra nelle tipologie tassativamente individuate dalla disciplina.
L’obbligo di individuare prescrizioni o misure di mitigazione riguarda gli interventi sottoposti alla procedura semplificata; non opera per interventi estranei alle categorie dell’allegato B.
punto B.27 dell’allegato B al d.P.R. 31/2017
manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico
La fattispecie non riguarda bungalow o strutture ricettive e non può fondare l’applicazione della procedura semplificata.
art. 142, comma 1, lett. a)
L’area costiera entro 300 metri dalla linea di battigia è tutelata ope legis.
Vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati; impedisce di valutare nel giudizio le nuove misure di mitigazione oggetto di una successiva istanza.
Disciplina il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La precarietà di un manufatto, ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire, deve essere valutata secondo un criterio funzionale: la mera rimovibilità, l’assenza di opere murarie o il mancato stabile ancoraggio al suolo non sono sufficienti quando la struttura è destinata a soddisfare esigenze permanenti o a un utilizzo reiterato nel tempo, determinando una stabile trasformazione del territorio.
- Le esenzioni regionali dal titolo edilizio previste per manufatti prefabbricati collocati in strutture ricettive all’aperto operano solo quando ricorrono tutti i presupposti normativi, compresa la destinazione dell’area a piazzola per strutture predisposte dal gestore; non si applicano a un’area autorizzata esclusivamente per lo stazionamento temporaneo di roulotte portate dai turisti.
- Le categorie di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono tipizzate dalla normativa e non possono essere estese analogicamente a opere che presentino caratteristiche diverse da quelle indicate nell’allegato B al d.P.R. 31/2017.
- Il giudizio di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice solo per manifesta incoerenza, irragionevolezza, errore tecnico o palese travisamento dei fatti; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa con un apprezzamento alternativo.
- La compatibilità di un intervento con la pianificazione urbanistica o paesaggistica regionale e comunale non esclude il rispetto delle prescrizioni contenute negli atti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico; il parere della Soprintendenza può inoltre discostarsi motivatamente dalla valutazione della Commissione locale per il paesaggio.
- Nel giudizio amministrativo il giudice non può valutare misure di mitigazione proposte nell’ambito di un nuovo procedimento ancora non definito, poiché ciò comporterebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.
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