Sentenza n. 1777/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della pagella e dei risultati dello scrutinio finale di classe 4ª -OMISSIS- pubblicati il -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti inerenti, conseguenti e successivi; - del verbale di scrutinio finale per l’anno 2022-2023, mediante il quale il Consiglio di Classe ha disposto la non ammissione alla classe successiva del ricorrente; - dei voti del primo e secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2022/2023; - degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, ancorché non conosciuti e, in particolare, delle valutazioni e dei voti afferenti il sig. -OMISSIS- relativi all’anno scolastico 2022/2023, adottati dal Consiglio di Classe, nonché di tutte le operazioni del Consiglio di Classe relative allo scrutinio finale, nella parte in cui si è stata disposta la non ammissione alla classe successiva del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla classe quinta, connessa alla pagella, ai risultati dello scrutinio finale, ai voti delle singole discipline e alle operazioni del Consiglio di classe per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato gli atti con cui il Consiglio di classe ne ha disposto la non ammissione alla classe successiva, deducendo la violazione della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento e sulle misure compensative e dispensative previste dal piano didattico personalizzato, nonché la violazione delle norme sul procedimento e sull’obbligo di motivazione. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei presupposti di fatto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione del principio dell’affidamento. In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione delle misure previste dal PDP e l’omessa considerazione, nel giudizio finale, del disturbo dell’apprendimento e della sua incidenza causale sul rendimento scolastico. Il Consiglio di classe aveva motivato la non ammissione richiamando le diffuse insufficienze, la mancata colmatura delle carenze del primo quadrimestre, la scarsa motivazione e partecipazione al dialogo educativo, le assenze e la mancata acquisizione delle competenze necessarie per frequentare proficuamente l’anno successivo. L’istanza cautelare era stata respinta dal TAR per difetto di fumus boni iuris e la decisione cautelare era stata confermata dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’unico motivo di ricorso. Quanto alla dedotta mancata o incompleta applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal PDP, il Collegio ha qualificato la censura come inerente a una causalità omissiva e ha posto sul ricorrente l’onere di provare, anche in via presuntiva o probabilistica, che un più ampio o corretto utilizzo degli strumenti previsti dal piano avrebbe con elevata probabilità migliorato i risultati sino a determinare il superamento delle insufficienze e un diverso esito dello scrutinio. Tale prova non è stata fornita, anche considerando le plurime insufficienze riportate nella maggior parte delle materie, comprese quelle caratterizzanti. Il ricorrente avrebbe dovuto esaminare le singole prove, o almeno un campione significativo, per dimostrare concretamente che l’applicazione delle specifiche misure avrebbe consentito di raggiungere la sufficienza nelle verifiche e, conseguentemente, nella valutazione finale. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della non ammissione, poiché il giudizio non si fondava soltanto sui voti insufficienti, ma anche sulla scarsa motivazione e partecipazione al dialogo educativo, sul mancato impegno costante e sulla frequenza non continua: circostanze non spiegate dal disturbo dell’apprendimento e legittimamente valorizzabili dal Consiglio di classe. L’apparato motivazionale, integrato dai giudizi numerici nelle singole discipline, è stato quindi ritenuto sufficiente e immune da illegittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1 l. 170/2010
La disposizione è richiamata tra le norme che il ricorrente assume violate in relazione alla tutela degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
art. 5, comma 4, l. 170/2010
È richiamata in relazione all’obbligo di adottare misure didattiche e valutative adeguate per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
art. 10 d.P.R. 122/2009
È richiamato quale parametro della disciplina della valutazione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
D.M. 11 luglio 2011
È richiamato quale fonte attuativa della disciplina relativa agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato tra i parametri del procedimento amministrativo e dell’azione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è ritenuto rispettato dall’indicazione delle diffuse insufficienze, della scarsa partecipazione e motivazione, delle difficoltà di frequenza e della mancata acquisizione delle competenze necessarie.
art. 24 l. 3 marzo 2009, n. 18
È richiamato dal ricorrente tra le norme violate; il testo non esplicita una specifica interpretazione applicativa da parte del TAR.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato con riferimento alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la base del provvedimento di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto dal Collegio.
Massime di principio
- Quando si deduce la mancata o incompleta applicazione delle misure compensative e dispensative previste da un piano didattico personalizzato, grava sullo studente l’onere di dimostrare, anche in via presuntiva o probabilistica, che il corretto impiego delle misure avrebbe con elevata probabilità modificato in senso favorevole le singole valutazioni e condotto a un diverso esito dello scrutinio.
- La prova dell’incidenza causale delle omissioni didattiche non può limitarsi all’allegazione astratta della mancata applicazione del piano personalizzato, ma deve confrontarsi concretamente con le singole prove insufficienti, o con un campione significativo di esse, verificando se le specifiche misure previste avrebbero consentito il raggiungimento della sufficienza.
- La valutazione di non ammissione è adeguatamente motivata quando, oltre ai voti insufficienti nelle discipline, considera elementi ulteriori quali la scarsa motivazione e partecipazione al dialogo educativo, l’insufficiente impegno e la frequenza non continua, ove tali circostanze non siano spiegate dal disturbo dell’apprendimento.
- La presenza di un disturbo specifico dell’apprendimento non impedisce al Consiglio di classe di fondare il giudizio di non ammissione su carenze complessive e su condotte scolastiche non causalmente riconducibili al disturbo, purché siano rispettate le misure previste dal piano personalizzato e la motivazione dia conto degli elementi rilevanti.
- L’apparato motivazionale della non ammissione può risultare dalla valutazione complessiva dei giudizi numerici nelle singole discipline e degli ulteriori elementi esplicitati dal Consiglio di classe, senza che sia necessaria una motivazione ulteriore quando tale quadro rende comprensibile il mancato raggiungimento delle competenze necessarie per l’anno successivo.
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