Sentenza n. 1776/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di sollecito di pagamento del prelievo esigibile comunicato da Agenzia Riscossione relativa all’intimazione di pagamento n. 11020239003732722000 per l’importo di euro 19.408,71 notificato alla società ricorrente in data 23.04.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento relativa al prelievo supplementare per quote latte, per euro 19.408,71
Esito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento deducendo: difetto di motivazione e mancata allegazione della cartella di pagamento, con conseguente lesione del diritto di difesa; genericità dell’indicazione degli interessi moratori, in particolare quanto a decorrenza e tassi applicati; prescrizione del credito, sia per il capitale sia per gli interessi, e tardività della notificazione dell’intimazione rispetto alla cartella; violazione della normativa dell’Unione europea e carenza di istruttoria, in relazione alle compensazioni nazionali e all’imputazione del prelievo supplementare; nullità o annullabilità dell’iscrizione a ruolo per omessa indicazione dei recuperi PAC e per errata quantificazione del debito. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, rilevando che il ricorso riguardava sia vizi della pretesa creditoria sia vizi propri dell’intimazione di pagamento. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l’intimazione indicava il numero e la data di notifica della cartella, l’importo dovuto, l’ente impositore, l’annata lattiera e la distinzione tra capitale, interessi moratori e oneri di riscossione; non era quindi necessaria l’allegazione materiale della cartella e non risultava compromesso il diritto di difesa. Ha respinto l’eccezione di prescrizione, applicando il termine decennale alla sorte capitale e quello quinquennale agli interessi: il prelievo era riferito al 2015, la cartella era stata notificata nel 2019 e l’intimazione il 23 aprile 2023, quando nessuno dei termini era decorso. Ha dichiarato inammissibili, in quanto dirette a contestare l’an e il quantum di una pretesa ormai definitiva, le censure relative alla compatibilità europea delle compensazioni e dell’imputazione del prelievo; l’intimazione è impugnabile per vizi propri, salvo la mancata notifica degli atti presupposti. Il contrasto con il diritto dell’Unione determina, inoltre, annullabilità e non nullità, salvo che riguardi la norma interna attributiva del potere, ipotesi non ricorrente. Ha infine respinto la censura sulla mancata considerazione dei recuperi PAC, affermando che il produttore può consultare il registro nazionale dei debiti e deve provare che le trattenute sugli aiuti agricoli si riferiscano proprio al prelievo controverso e lo abbiano estinto, in tutto o in parte. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 602/1973
Gli ulteriori interessi maturati fino all’effettivo pagamento possono essere indicati nell’ambito del dettaglio del debito riportato nell’intimazione.
art. 3, comma 1, Regolamento CE n. 2988/1995
Il termine prescrizionale breve previsto dalla disposizione non è applicabile ai crediti relativi al prelievo supplementare sulle quote latte, derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato e da misure patrimoniali di salvaguardia del sistema delle quote latte.
art. 21-septies l. 241/1990
La violazione del diritto comunitario implica soltanto un vizio di legittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo, in quanto l’art. 21 septies l. 241/90 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento.
La violazione del diritto dell’Unione non comporta di regola la nullità del provvedimento, ma la sua annullabilità; la nullità è configurabile soltanto quando sia incompatibile con il diritto europeo la norma interna attributiva del potere.
art. 2909 c.c.
L’efficacia del giudicato è oggettivamente e soggettivamente limitata e non consente di estendere a soggetti o annate diverse gli effetti di decisioni riguardanti altri rapporti.
art. 8-ter d.l. 5/2009
Il meccanismo di compensazione tra debiti per prelievo supplementare e crediti per aiuti PAC consente al produttore di verificare la propria posizione mediante il registro nazionale dei debiti; spetta al produttore provare l’imputazione delle trattenute al prelievo controverso e l’eventuale estinzione del debito.
Massime di principio
- L’intimazione di pagamento è impugnabile per i propri vizi e, quanto alla pretesa sostanziale, soltanto quando non sia stato notificato l’atto presupposto; una volta divenuto definitivo il prelievo, non è possibile contestarne nuovamente l’an o il quantum mediante l’impugnazione dell’intimazione.
- Un’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando consente di individuare la cartella presupposta, la data della relativa notificazione, l’ente impositore, il periodo di riferimento, l’importo complessivo e la distinzione tra capitale, interessi e oneri, senza necessità di allegare materialmente la cartella già notificata.
- Per i crediti relativi al prelievo supplementare sulle quote latte si applica il termine ordinario decennale alla sorte capitale e il termine quinquennale agli interessi; il termine breve previsto dall’art. 3, comma 1, del regolamento CE n. 2988/1995 non si applica a tali crediti.
- La violazione del diritto dell’Unione europea determina l’annullabilità, non la nullità, del provvedimento amministrativo, salvo che sia incompatibile con il diritto europeo la stessa norma nazionale attributiva del potere; la definitività dell’atto impedisce di rimetterne in discussione gli effetti tramite l’impugnazione di un successivo atto esecutivo.
- Quando il produttore può conoscere la propria posizione attraverso il registro nazionale dei debiti, spetta a lui provare che le trattenute operate sugli aiuti PAC siano riferibili al prelievo supplementare controverso e ne abbiano determinato l’estinzione totale o parziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1774/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1775/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1777/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1778/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 2510/2026 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 2511/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →