Sentenza n. 1774/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della determinazione n. 357622/M1-7 di protocollo del 17 febbraio 2023 con la quale il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – I Reparto – SM – ha incaricato l’Ufficio relazioni con il pubblico di rappresentare al Comune di Nardò che «all’Appuntato Marco SCHITO non può essere rilasciato il nulla osta alla mobilità volontaria previsto dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, stante la limitazione di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs.»; - della determinazione n. 1/13-1 di protocollo del 18 febbraio 2023, con la quale l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha comunicato al Comune di Nardò il mancato rilascio, in favore del ricorrente del «nulla osta alla mobilità volontaria previsto dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, stante la limitazione di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs.»; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai predetti provvedimenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta alla mobilità volontaria verso il Comune di Nardò
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la successiva comunicazione con cui era stato negato il nulla osta alla mobilità volontaria prevista dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, sul presupposto che il personale militare fosse escluso dall'ambito applicativo della disposizione ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, comma 1, e 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'istituto del passaggio diretto fosse applicabile anche al rapporto di impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri. In via ulteriore, ha censurato il difetto di motivazione del diniego, lamentando l'assenza di una valutazione delle esigenze organizzative che avrebbero potuto rendere inopportuno il trasferimento. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita natura meramente procedimentale degli atti impugnati e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il diniego dell'Arma fosse immediatamente lesivo e impugnabile, poiché idoneo a precludere al ricorrente il conseguimento del trasferimento presso il Comune di Nardò, anche se la procedura di mobilità era stata attivata da tale Comune. Nel merito, ha rigettato l'unico motivo di ricorso. L'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 prevede il passaggio diretto di dipendenti appartenenti al perimetro dell'art. 2, comma 2, mentre l'art. 3, comma 1, mantiene il personale militare e delle Forze di polizia di Stato sotto la disciplina dei rispettivi ordinamenti, in deroga agli artt. 2, commi 2 e 3. L'inapplicabilità dell'art. 30 al personale militare è stata ritenuta fondata sia sul dato testuale, che limita il passaggio ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, sia sulla natura della mobilità quale cessione del contratto di lavoro, che presuppone l'omogeneità tra la posizione dell'amministrazione di provenienza e quella di destinazione, omogeneità assente nel passaggio da un'amministrazione militare a un'amministrazione civile. È stata quindi ritenuta assorbita la censura relativa al difetto di motivazione sulle esigenze organizzative, poiché il diniego era validamente fondato sull'inapplicabilità dell'art. 30. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
La disposizione disciplina il passaggio diretto tra amministrazioni dei soli dipendenti rientranti nell'ambito dell'art. 2, comma 2, e non si applica al personale militare escluso da tale ambito.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: ... il personale militare e delle Forze di polizia di Stato.
Il personale militare e delle Forze di polizia di Stato resta disciplinato dal proprio ordinamento ed è escluso dal regime generale richiamato dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.
art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165/2001
Il richiamo operato dall'art. 30, comma 1, al personale di cui all'art. 2, comma 2, non comprende il personale militare, che l'art. 3, comma 1, esclude dal relativo ambito.
Massime di principio
- L'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni, non è applicabile al personale militare e delle Forze di polizia di Stato, poiché tale personale è escluso dall'ambito soggettivo dell'art. 2, comma 2, e resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto.
- La mobilità volontaria prevista dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 presuppone l'omogeneità delle posizioni e dei rapporti di lavoro tra amministrazione di provenienza e amministrazione di destinazione; tale presupposto manca nel passaggio da un'amministrazione militare a un'amministrazione civile.
- Il diniego dell'amministrazione di appartenenza relativo al nulla osta alla mobilità è immediatamente impugnabile quando, pur nell'ambito di una procedura attivata dall'amministrazione di destinazione, preclude concretamente al dipendente il conseguimento del trasferimento perseguito.
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