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Sentenza

Sentenza n. 1775/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento della determinazione prot Nr -OMISSIS- datata-OMISSIS-, a firma del Capo del I Reparto Gen. D. -OMISSIS-, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri – ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il trasferimento definitivo al -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e successivi ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202300453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento definitivo a una diversa sede di servizio ai sensi dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento definitivo, deducendo eccesso di potere per errata o carente istruttoria, difetto di motivazione, sproporzionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, incoerenza, contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento del parere favorevole del proprio comandante e della situazione di fatto, nonché carenza dei presupposti. Ha inoltre denunciato la mancata valutazione delle proprie esigenze, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri e degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990. In particolare, il ricorrente sosteneva che il comandante della sede di appartenenza avesse espresso parere favorevole, ritenendo maturato il periodo minimo di permanenza di quattro anni previsto per il trasferimento ordinario e prospettando la possibilità di colmare la carenza di organico con nuove assegnazioni. Contestava inoltre l’insufficienza della motivazione sulle esigenze organizzative, anche per il mancato esame espresso del parere favorevole. L’istanza era motivata dalla volontà di diversificare l’esperienza professionale, avvicinarsi alla residenza dei genitori, ridurre le spese di alloggio e trasferirsi a proprie spese.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione dell’istanza come domanda di trasferimento straordinario ai sensi dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, anziché come trasferimento ordinario. Al momento della domanda non era infatti ancora decorso il periodo quadriennale di permanenza nel reparto, maturato solo successivamente; inoltre, l’istanza era fondata su specifiche ragioni personali, mentre il trasferimento ordinario prescinde dall’allegazione di motivi particolari. Il Collegio ha qualificato l’istituto dell’art. 398 come strumento eccezionale, subordinato alla presenza di motivi fondati e comprovati e alla complessiva ponderazione tra le esigenze del militare e quelle organizzative dell’Amministrazione. Ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, fondata sulla scopertura organica della sede di attuale servizio e sui pareri contrari, unanimi, espressi dagli organi competenti. Il mancato espresso richiamo al parere favorevole del comandante della sede di appartenenza non è stato ritenuto viziante, poiché l’Amministrazione ha legittimamente fondato la decisione sugli ulteriori pareri negativi e sulle esigenze organizzative prevalenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 398 Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri

    I sottoufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti comandi o reparti, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere.

    La disposizione disciplina un trasferimento straordinario ed eccezionale, esperibile indipendentemente dal periodo di permanenza, ma solo in presenza di motivi fondati e comprovati e previa valutazione complessiva delle ragioni del militare e delle esigenze organizzative dell’Amministrazione.

  • art. 397 Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri

    Disciplina il trasferimento ordinario, il cui presupposto temporale di permanenza quadriennale non era maturato al momento della presentazione dell’istanza; tale presupposto si è perfezionato solo successivamente.

  • art. 3 Costituzione

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla ragionevolezza dell’azione amministrativa; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 97 Costituzione

    Invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il diniego è stato ritenuto coerente con una gestione razionale e funzionale delle risorse e con le esigenze di organico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato in relazione all’obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione basata sulla scopertura organica e sui pareri contrari degli organi competenti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione dedotta dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a determinare l’illegittimità del diniego.

Massime di principio

  • L’istanza di trasferimento presentata da un appartenente all’Arma dei Carabinieri prima del maturare del periodo minimo previsto per il trasferimento ordinario, e fondata su specifiche ragioni personali, deve essere qualificata come domanda straordinaria ai sensi dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri.
  • Il trasferimento straordinario previsto dall’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri costituisce uno strumento eccezionale, subordinato alla sussistenza di motivi fondati e comprovati e non alla mera allegazione di esigenze personali o familiari.
  • Nel decidere su una domanda di trasferimento straordinario, l’Amministrazione deve ponderare complessivamente le ragioni rappresentate dal militare e le esigenze organizzative e di servizio, potendo negare il trasferimento quando la sede di provenienza presenti una significativa scopertura organica.
  • La motivazione del diniego di trasferimento è adeguata quando espone concretamente la scopertura organica della sede di appartenenza, richiama le esigenze di servizio prevalenti e dà conto dei pareri contrari degli organi competenti; non è necessaria la confutazione espressa di ogni elemento istruttorio favorevole ove la decisione sia comunque sorretta da una valutazione complessiva non irragionevole.
  • Il perfezionamento successivo del requisito temporale previsto per il trasferimento ordinario non incide sulla qualificazione della domanda, che deve essere valutata sulla base dei presupposti esistenti al momento della sua presentazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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