Sentenza n. 1778/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della deliberazione n. 126 dell’11 settembre 2023, conosciuta in data 13 settembre 2023, con cui il Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla società Arquata Logistic Services S.r.l. in liquidazione per l’annullamento del provvedimento n. FIS1209205-2022 del 10 ottobre 2022 avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 2022 al 17 luglio 2022 e del provvedimento n. FIS1209205-2022 del 10 ottobre 2022 avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 2022 al 17 luglio 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti conseguenti e/o comunque connessi con quelli impugnati in via principale; - di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi con quelli impugnati in via principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per impraticabilità dei locali e deliberazione di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 2022 al 17 luglio 2022, nonché il rigetto del ricorso gerarchico. L’istanza era fondata sulla causale dell’impraticabilità dei locali, divenuti indisponibili per lavori di ristrutturazione eseguiti dalla proprietaria degli immobili, concessi alla ricorrente in sublocazione. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 148/2015 e del d.m. n. 95442/2016, sostenendo che non fosse necessario produrre un’ordinanza della pubblica autorità attestante l’impraticabilità dei locali, poiché tale requisito non sarebbe previsto dalla normativa primaria; ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, nonché violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 e il d.m. n. 95442/2016, rilevando che le causali per l’integrazione salariale devono riferirsi a situazioni transitorie, non imputabili all’impresa o ai lavoratori, riconducibili a eventi imprevedibili ed eccezionali estranei al normale rischio d’impresa. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalla questione relativa alla necessità di produrre l’ordinanza dell’autorità pubblica, poiché il diniego risultava comunque giustificato da una ragione assorbente: l’impraticabilità dei locali derivava da lavori di ristrutturazione conosciuti e accettati dalla società, programmati nell’ambito della stessa concessione in sublocazione. Tali lavori non presentavano quindi i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità richiesti dall’art. 8 del d.m. n. 95442/2016. Il provvedimento amministrativo è stato ritenuto non irragionevole e il ricorso è stato respinto. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148
Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.
L’integrazione salariale ordinaria presuppone una situazione aziendale transitoria e non imputabile all’impresa o ai lavoratori.
art. 16, comma 2, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.
La norma costituisce la base legislativa per il decreto ministeriale che specifica i criteri di esame delle domande di integrazione salariale.
art. 1 d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
Le causali devono essere transitorie, involontarie e non riconducibili a imperizia o negligenza dell’impresa o dei lavoratori.
art. 8, comma 2, d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
Integrano la fattispecie «impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità» (...) la sospensione o riduzione dell’attività per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti.
La causale dell’impraticabilità dei locali deve essere interpretata sistematicamente in coerenza con le altre fattispecie previste dalla disposizione e riferita a eventi imprevedibili ed eccezionali, estranei al rischio ordinario d’impresa.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, ma il giudice ha ritenuto legittimo il diniego sulla base della ragione assorbente relativa alla mancanza di imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma non è stata ritenuta violata.
Massime di principio
- La causale dell’impraticabilità dei locali, ai fini dell’accesso all’integrazione salariale, deve essere interpretata sistematicamente insieme alle altre causali previste per eventi di forza maggiore e richiede un evento imprevedibile ed eccezionale, estraneo al rischio ordinario d’impresa.
- Non integra la causale dell’impraticabilità dei locali l’indisponibilità derivante da lavori di ristrutturazione programmati, conosciuti e accettati dall’impresa nell’ambito del rapporto di disponibilità dell’immobile, poiché manca il requisito dell’imprevedibilità dell’evento.
- Quando il diniego dell’integrazione salariale è comunque giustificato dalla mancata sussistenza dei requisiti sostanziali della causale invocata, il giudice può prescindere dalla questione relativa alla necessità di produrre la specifica documentazione amministrativa richiesta dall’INPS.
- L’accesso all’integrazione salariale ordinaria richiede una situazione aziendale transitoria, involontaria e non imputabile all’impresa o ai lavoratori, non riconducibile a imperizia o negligenza e tale da consentire la prevedibile ripresa dell’attività lavorativa.
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