Sentenza n. 2510/2026 - Palermo, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso n. 354 del 2022: - della revoca della convenzione sottoscritta il 27 novembre 2019 per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione disposta con provvedimento del Direttore Generale dell’ASP di Palermo del 17 dicembre 2021, notificato a mezzo p.e.c. il 21 dicembre 2021; - della revoca dell’accreditamento istituzionale disposto dall’Assessorato Regionale della Salute disposta con decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2022, notificato a mezzo p.e.c. in pari data; - degli atti prodromici, annessi e/o conseguenziali. quanto al ricorso n. 385 del 2022: - della delibera del Direttore Generale n. -OMISSIS-della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo del 17 dicembre 2021, notificata via pec in data 23.12.2021, con cui l’ASP di Palermo ha deliberato di revocare la convenzione con l’Associazione -OMISSIS-, nonché di revocare parzialmente le deliberazioni n. -OMISSIS-del 23/07/2019 e n. 707 del 10/06/2021, relativamente al rinnovo della convenzione ed all’ampliamento delle prestazioni riguardanti l’Associazione medesima, confermando i restanti contenuti delle suddette; - della delibera di sospensione dello svolgimento dell’attività sanitaria emessa in data 31.12.2021, richiamata nel D.D.G. -OMISSIS- di revoca dell’accreditamento; - della delibera di revoca dell’accreditamento istituzionale, emessa in data 18.01.2022 dall’Assessorato alla Salute; - nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale (ivi compresi tutti gli atti istruttori).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della convenzione per l'erogazione di prestazioni riabilitative, sospensione dell'attività sanitaria e revoca dell'accreditamento istituzionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi connessi, proposti dalla medesima associazione contro la revoca della convenzione e dell'accreditamento istituzionale, nonché contro la sospensione dell'attività sanitaria. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative e dell'obbligo di motivazione, l'assenza di ragioni d'urgenza, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, lo sviamento, l'ingiustizia manifesta e la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 41, comma 1-quinquies, e 67 del d.lgs. 159/2011, sostenendo che l'amministrazione avrebbe recepito indebitamente le risultanze di una fase cautelare penale non ancora definita e avrebbe dovuto consentire all'amministratore giudiziario o al giudice penale di valutare la ripresa dell'attività. La vicenda traeva origine da indagini penali relative a gravi maltrattamenti e violenze nei confronti degli ospiti della struttura, con conseguente applicazione di misure cautelari e sequestro preventivo. In corso di giudizio sono inoltre emerse questioni di ammissibilità e procedibilità connesse alla nomina e alla successiva revoca dell'amministratore giudiziario, al dissequestro, all'affitto del ramo d'azienda e al successivo accreditamento di altro soggetto.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Pur rilevando dubbi sull'ammissibilità e sulla procedibilità, collegati alle sopravvenienze societarie e all'avvicendamento nella titolarità dell'attività, li ha superati in ragione dell'infondatezza nel merito. Ha ritenuto legittima la sospensione e la revoca dell'accreditamento e della convenzione, adottate dopo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale relativi a gravi maltrattamenti e violenze subiti dagli ospiti. La decisione amministrativa è stata ritenuta fondata non soltanto sulle misure cautelari penali, ma su una valutazione complessiva della gravità delle condotte contestate e dell'interesse pubblico alla tutela della salute degli ospiti, al corretto svolgimento delle prestazioni sanitarie e alla corretta gestione delle risorse pubbliche. Il TAR ha escluso la necessità di una previa diffida o dell'accertamento della reiterazione, poiché la gravità dei fatti giustificava direttamente la caducazione dei titoli. Ha ritenuto sufficiente, ai fini motivazionali, il riferimento al fatto storico risultante dalle indagini penali e ha escluso che il giudice potesse sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'amministrazione in materia di proporzionalità, salvo abnormità o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. È stata inoltre esclusa la violazione delle garanzie partecipative, poiché la revoca dell'accreditamento, una volta venuti meno i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura, è stata qualificata come atto dovuto e vincolato dall'esigenza prioritaria di tutelare la salute e il corretto funzionamento del servizio sanitario. I due ricorsi sono stati quindi rigettati. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della limitata attività processuale.
Norme richiamate
artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990
Le garanzie di motivazione e partecipazione procedimentale non sono state ritenute violate, poiché la revoca dell'accreditamento è stata considerata atto dovuto e vincolato in presenza del venir meno dei requisiti necessari e dell'esigenza prioritaria di tutela della salute.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata ritenuta non lesiva nel contesto della revoca dell'accreditamento qualificata come provvedimento vincolato.
art. 41, comma 1-quinquies, d.lgs. 159/2011
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la necessità di consentire all'amministratore giudiziario o all'autorità giudiziaria penale di valutare la ripresa dell'attività; il TAR ha escluso che la sua violazione impedisse i provvedimenti sanitari impugnati.
art. 67 d.lgs. 159/2011
La censura relativa all'applicabilità della norma in presenza di una misura cautelare penale non definitiva è stata ritenuta infondata, poiché la revoca si fondava su una valutazione complessiva della gravità delle condotte e dell'interesse pubblico sanitario.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per sottoporre alle parti i possibili profili di improcedibilità e inammissibilità; tali questioni sono state poi superate mediante decisione nel merito.
Massime di principio
- La revoca dell'accreditamento sanitario è legittima quando vengano meno, anche in ragione di gravi condotte accertate nell'ambito di indagini penali, i requisiti strutturali, organizzativi o funzionali necessari all'operatività della struttura e sussista un prioritario interesse pubblico alla tutela della salute degli utenti e al corretto impiego delle risorse pubbliche.
- La revoca dell'accreditamento e della convenzione può essere disposta senza previa diffida o necessità di accertare la reiterazione della condotta quando la gravità dei fatti renda inadeguata una misura meramente conservativa e imponga la cessazione del rapporto per prevenire ulteriori rischi per gli utenti e preservare l'affidabilità del sistema sanitario.
- Nel sindacare la proporzionalità della revoca di un titolo sanitario, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ma deve verificare dall'esterno l'eventuale abnormità, illogicità o travisamento dei fatti; il principio di proporzionalità non impone sempre l'applicazione della sanzione più mite.
- Il riferimento al fatto storico emergente da indagini penali può essere sufficiente a motivare la revoca dell'accreditamento quando, valutato nel contesto complessivo della vicenda, renda comprensibile la compromissione dell'affidabilità della struttura e la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela della salute.
- Quando la revoca dell'accreditamento consegue al venir meno dei requisiti necessari per l'operatività della struttura e risponde all'esigenza prioritaria di tutelare la salute e il corretto svolgimento delle prestazioni sanitarie, il provvedimento può assumere natura vincolata, con conseguente limitazione delle garanzie partecipative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1774/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1775/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1776/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1777/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1778/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 2511/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →