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Sentenza

Sentenza del 26/11/2021 n. 36763 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Opposizione all'iscrizione ipotecaria (nota n. 43/9712 del 05.04.2012) relativa a cartelle di pagamento per maggiori imposte anni 2002-2003 (complessivi Euro 2.162.166,34) derivanti dal ricalcolo disposto dalla sentenza CTP Roma n. 21/62/2010. Il contribuente deduceva: nullità/inesistenza della notifica della cartella presupposta all'iscrizione ipotecaria (consegna al portiere non autorizzato, mancanza di ricerca del destinatario e seconda raccomandata), invalidità della notificazione effettuata dall'agente della riscossione tramite raccomandata A/R, errata determinazione degli importi iscritti a ruolo e carenze formali dell'atto di iscrizione ipotecaria (mancanza della cartella richiamata, mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'organo per il riesame), nonché vizi di firma/delega nell'atto di appello proposto dall'Agenzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e il ricorso incidentale dell'Agenzia. In primo grado la CTP aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per incongruità degli importi rispetto alla sentenza n. 21/62/2010; la CTR del Lazio aveva invece accolto gli appelli di Agenzia ed Equitalia ritenendo legittima l'iscrizione ipotecaria e infondate le eccezioni sulla notifica. In Cassazione i vari motivi del contribuente sono stati dichiarati inammissibili principalmente per carenza del principio di autosufficienza (mancata indicazione e trascrizione degli atti e delle relative contestazioni nel ricorso per cassazione e mancanza di 'localizzazione' degli atti nel fascicolo di merito), ovvero infondati (es. legittimità della notificazione tramite concessionario per raccomandata A/R). L'Agenzia non ha interesse per il ricorso incidentale ed è stato rigettato. Spese compensate tra le parti; richiamata la possibilità di pagamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    I vizî denunciati con riferimento all'art. 360 (nullità del procedimento e omesso esame di fatto decisivo) sono esaminati ma molti sono stati dichiarati inammissibili per carenza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare dove nel giudizio di merito ha esposto la censura e trascrivere gli atti essenziali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 10, art. 11, art. 18 commi 2 e 3, art. 19, art. 21, art. 36, art. 53

    Richiamate in relazione ai mezzi dedotti: in particolare, sul piano processuale è stato ricordato l'onere di specificare gli atti e i documenti prodotti in sede di merito; art. 53 (petitum/appello) è stato interpretato nel senso che una possibile incongruenza testuale nell'indicazione della sentenza impugnata non comporta necessariamente annullamento del gravame quando dal frontespizio e dagli atti risulti chiaramente quale pronuncia era oggetto di impugnazione.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Deduzioni sul contenuto formale degli atti (es. indicazione del responsabile del procedimento e possibilità di riesame in autotutela). La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di autosufficienza poiché il contribuente non ha trascritto l'iscrizione ipotecaria e non ha indicato dove aveva sollevato tali censure in grado di merito.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte conferma l'orientamento secondo cui la notifica della cartella esattoriale può essere effettuata dal concessionario mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la prova dell'avvenuta notificazione è l'A/R senza necessità di relata redatta dall'ufficiale notificatore.

  • Codice di procedura civile, art. 140 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze sulla nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze non adeguatamente documentate nel ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione il principio di autosufficienza è rigoroso: per far valere inammissibilità o omissioni del giudice di merito occorre trascrivere nel ricorso per cassazione il contenuto degli atti o documenti controversi e indicare esattamente in quale atto e in quale fase processuale sono stati prodotti.
  • La notifica della cartella esattoriale tramite invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R è validamente riconosciuta: l'avviso di ricevimento fa prova dell'esecuzione e non è indispensabile la relata dell'ufficiale giudiziario.
  • Contestazioni sulla correttezza formale del provvedimento esecutivo (es. mancata indicazione della cartella nella iscrizione ipotecaria o del responsabile del procedimento) devono essere documentate e trascritte nel ricorso di legittimità altrimenti saranno dichiarate inammissibili.
  • Un errore o imprecisione nel testo dell'atto di appello (es. indicazione della sentenza appellata) non determina automaticamente l'annullamento del processo d'appello se dagli atti risulta chiaramente quale decisione era oggetto di impugnazione e non è leso il diritto di difesa.
  • Per contestare la ritualità della notificazione in cassazione è necessario riportare integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio: senza tale trascrizione la censura è inammissibile.
  • L'insufficienza della motivazione è una censura che richiede mostrare un contrasto irreconciliabile o l'omissione di fatti decisivi; la mera 'sufficienza' apparente della motivazione non basta per la cassazione.
  • Il ricorso incidentale dell'Amministrazione va proposto solo se l'Amministrazione ha interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia diversa: non c'è interesse se il resistente è già vincitore sul piano pratico in grado d'appello.
  • Quando si impugnano iscrizioni ipotecarie e cartelle, conviene conservare e trascrivere sin dal ricorso per cassazione tutte le prove di notifica, le relate, gli avvisi di ricevimento e le singole voci di calcolo contestate per permettere l'esame 'ex actis' della Corte.

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