Sentenza del 26/11/2021 n. 36763 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Opposizione all'iscrizione ipotecaria (nota n. 43/9712 del 05.04.2012) relativa a cartelle di pagamento per maggiori imposte anni 2002-2003 (complessivi Euro 2.162.166,34) derivanti dal ricalcolo disposto dalla sentenza CTP Roma n. 21/62/2010. Il contribuente deduceva: nullità/inesistenza della notifica della cartella presupposta all'iscrizione ipotecaria (consegna al portiere non autorizzato, mancanza di ricerca del destinatario e seconda raccomandata), invalidità della notificazione effettuata dall'agente della riscossione tramite raccomandata A/R, errata determinazione degli importi iscritti a ruolo e carenze formali dell'atto di iscrizione ipotecaria (mancanza della cartella richiamata, mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'organo per il riesame), nonché vizi di firma/delega nell'atto di appello proposto dall'Agenzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e il ricorso incidentale dell'Agenzia. In primo grado la CTP aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per incongruità degli importi rispetto alla sentenza n. 21/62/2010; la CTR del Lazio aveva invece accolto gli appelli di Agenzia ed Equitalia ritenendo legittima l'iscrizione ipotecaria e infondate le eccezioni sulla notifica. In Cassazione i vari motivi del contribuente sono stati dichiarati inammissibili principalmente per carenza del principio di autosufficienza (mancata indicazione e trascrizione degli atti e delle relative contestazioni nel ricorso per cassazione e mancanza di 'localizzazione' degli atti nel fascicolo di merito), ovvero infondati (es. legittimità della notificazione tramite concessionario per raccomandata A/R). L'Agenzia non ha interesse per il ricorso incidentale ed è stato rigettato. Spese compensate tra le parti; richiamata la possibilità di pagamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
I vizî denunciati con riferimento all'art. 360 (nullità del procedimento e omesso esame di fatto decisivo) sono esaminati ma molti sono stati dichiarati inammissibili per carenza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare dove nel giudizio di merito ha esposto la censura e trascrivere gli atti essenziali.
art. 10, art. 11, art. 18 commi 2 e 3, art. 19, art. 21, art. 36, art. 53
Richiamate in relazione ai mezzi dedotti: in particolare, sul piano processuale è stato ricordato l'onere di specificare gli atti e i documenti prodotti in sede di merito; art. 53 (petitum/appello) è stato interpretato nel senso che una possibile incongruenza testuale nell'indicazione della sentenza impugnata non comporta necessariamente annullamento del gravame quando dal frontespizio e dagli atti risulti chiaramente quale pronuncia era oggetto di impugnazione.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Deduzioni sul contenuto formale degli atti (es. indicazione del responsabile del procedimento e possibilità di riesame in autotutela). La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di autosufficienza poiché il contribuente non ha trascritto l'iscrizione ipotecaria e non ha indicato dove aveva sollevato tali censure in grado di merito.
La Corte conferma l'orientamento secondo cui la notifica della cartella esattoriale può essere effettuata dal concessionario mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la prova dell'avvenuta notificazione è l'A/R senza necessità di relata redatta dall'ufficiale notificatore.
Codice di procedura civile, art. 140 c.p.c.
Richiamato nelle doglianze sulla nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze non adeguatamente documentate nel ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione il principio di autosufficienza è rigoroso: per far valere inammissibilità o omissioni del giudice di merito occorre trascrivere nel ricorso per cassazione il contenuto degli atti o documenti controversi e indicare esattamente in quale atto e in quale fase processuale sono stati prodotti.
- La notifica della cartella esattoriale tramite invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R è validamente riconosciuta: l'avviso di ricevimento fa prova dell'esecuzione e non è indispensabile la relata dell'ufficiale giudiziario.
- Contestazioni sulla correttezza formale del provvedimento esecutivo (es. mancata indicazione della cartella nella iscrizione ipotecaria o del responsabile del procedimento) devono essere documentate e trascritte nel ricorso di legittimità altrimenti saranno dichiarate inammissibili.
- Un errore o imprecisione nel testo dell'atto di appello (es. indicazione della sentenza appellata) non determina automaticamente l'annullamento del processo d'appello se dagli atti risulta chiaramente quale decisione era oggetto di impugnazione e non è leso il diritto di difesa.
- Per contestare la ritualità della notificazione in cassazione è necessario riportare integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio: senza tale trascrizione la censura è inammissibile.
- L'insufficienza della motivazione è una censura che richiede mostrare un contrasto irreconciliabile o l'omissione di fatti decisivi; la mera 'sufficienza' apparente della motivazione non basta per la cassazione.
- Il ricorso incidentale dell'Amministrazione va proposto solo se l'Amministrazione ha interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia diversa: non c'è interesse se il resistente è già vincitore sul piano pratico in grado d'appello.
- Quando si impugnano iscrizioni ipotecarie e cartelle, conviene conservare e trascrivere sin dal ricorso per cassazione tutte le prove di notifica, le relate, gli avvisi di ricevimento e le singole voci di calcolo contestate per permettere l'esame 'ex actis' della Corte.
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