Sentenza del 26/11/2021 n. 206 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Avviso di accertamento - Redditi da lavoro dipendente - Dipendente presso Ambasciata con sede in Italia - Soggetto residente in Italia - Esenzione - Illegittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di avviso di accertamento IRPEF relativo a redditi di lavoro dipendente percepiti dal ricorrente, che deduceva l'esenzione per il personale diplomatico in virtù del suo impiego presso l'ambasciata/missione presso la Santa Sede
La decisione
il giudice ha ritenuto illegittima la pretesa esenzione: il soggetto è considerato residente nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 43, co. 2 c.c. (iscrizione anagrafica/residenza) e, avendo percepito il reddito come residente in Italia, è soggetto all'obbligazione tributaria e al versamento delle imposte. L'esenzione è applicabile solo al personale delle missioni diplomatiche che non siano cittadini dello Stato accreditatario (rectius: della Santa Sede) e che non abbiano la residenza permanente nello Stato accreditatario; tali condizioni non ricorrevano nella fattispecie
Norme richiamate
determinazione della residenza per l'iscrizione anagrafica
la iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e la sussistenza della residenza nel territorio dello Stato fanno ritenere il soggetto residente ai fini civili e, quindi, fiscalmente soggetto alla tassazione in Italia
richiamata quale norma del TUIR relativa alla determinazione della soggezione tributaria e alla territorialità dei redditi; interpretata nel senso che i redditi da lavoro percepiti da residenti in Italia sono imponibili
Cass. nn. 7265/2019; 16634/2018
sentenze della Corte di Cassazione richiamate
giurisprudenza consolidata secondo cui la qualità di residente anagrafico o la prova di residenza permanente nello Stato accreditatario sono decisive per escludere o meno l'assoggettamento a imposizione in Italia; le esenzioni per il personale diplomatico sono interpretate restrittivamente
Massime di principio
- La residenza anagrafica in Italia (art. 43 c.c.) è elemento prevalente per determinare la residenza fiscale: se il contribuente è residente in Italia, i redditi di lavoro dipendente sono imponibili in Italia.
- Le esenzioni per il personale delle missioni diplomatiche vanno interpretate restrittivamente: si applicano solo se ricorrono espressamente le condizioni previste (es. non essere cittadini dello Stato accreditatario e non avere residenza permanente nello Stato accreditatario).
- In situazioni analoghe occorre verificare tre elementi documentali: cittadinanza, luogo di residenza effettiva/permanente e iscrizione anagrafica; l'assenza di prova che il lavoratore abbia la residenza permanente nello Stato accreditatario tende a far scattare la tassazione italiana.
- Controllare eventuali norme convenzionali internazionali (accordi bilaterali o Convenzione di Vienna) e la specifica disciplina interna (TUIR) per individuare eventuali esenzioni o privilegi fiscali applicabili al personale diplomatico.
- Se si contesta l'accertamento, è utile fornire documentazione probatoria chiara sulla residenza effettiva fuori dall'Italia e sulla cittadinanza diversa dallo Stato accreditatario per sostenere l'applicabilità dell'esenzione.
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