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Sentenza

Sentenza del 26/11/2021 n. 206 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Irpef - Avviso di accertamento - Redditi da lavoro dipendente - Dipendente presso Ambasciata con sede in Italia - Soggetto residente in Italia - Esenzione - Illegittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di avviso di accertamento IRPEF relativo a redditi di lavoro dipendente percepiti dal ricorrente, che deduceva l'esenzione per il personale diplomatico in virtù del suo impiego presso l'ambasciata/missione presso la Santa Sede

La decisione

il giudice ha ritenuto illegittima la pretesa esenzione: il soggetto è considerato residente nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 43, co. 2 c.c. (iscrizione anagrafica/residenza) e, avendo percepito il reddito come residente in Italia, è soggetto all'obbligazione tributaria e al versamento delle imposte. L'esenzione è applicabile solo al personale delle missioni diplomatiche che non siano cittadini dello Stato accreditatario (rectius: della Santa Sede) e che non abbiano la residenza permanente nello Stato accreditatario; tali condizioni non ricorrevano nella fattispecie

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2 c.c.

    determinazione della residenza per l'iscrizione anagrafica

    la iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e la sussistenza della residenza nel territorio dello Stato fanno ritenere il soggetto residente ai fini civili e, quindi, fiscalmente soggetto alla tassazione in Italia

  • art. 3 d.P.R. n. 917/1986

    richiamata quale norma del TUIR relativa alla determinazione della soggezione tributaria e alla territorialità dei redditi; interpretata nel senso che i redditi da lavoro percepiti da residenti in Italia sono imponibili

  • Cass. nn. 7265/2019; 16634/2018

    sentenze della Corte di Cassazione richiamate

    giurisprudenza consolidata secondo cui la qualità di residente anagrafico o la prova di residenza permanente nello Stato accreditatario sono decisive per escludere o meno l'assoggettamento a imposizione in Italia; le esenzioni per il personale diplomatico sono interpretate restrittivamente

Massime di principio

  • La residenza anagrafica in Italia (art. 43 c.c.) è elemento prevalente per determinare la residenza fiscale: se il contribuente è residente in Italia, i redditi di lavoro dipendente sono imponibili in Italia.
  • Le esenzioni per il personale delle missioni diplomatiche vanno interpretate restrittivamente: si applicano solo se ricorrono espressamente le condizioni previste (es. non essere cittadini dello Stato accreditatario e non avere residenza permanente nello Stato accreditatario).
  • In situazioni analoghe occorre verificare tre elementi documentali: cittadinanza, luogo di residenza effettiva/permanente e iscrizione anagrafica; l'assenza di prova che il lavoratore abbia la residenza permanente nello Stato accreditatario tende a far scattare la tassazione italiana.
  • Controllare eventuali norme convenzionali internazionali (accordi bilaterali o Convenzione di Vienna) e la specifica disciplina interna (TUIR) per individuare eventuali esenzioni o privilegi fiscali applicabili al personale diplomatico.
  • Se si contesta l'accertamento, è utile fornire documentazione probatoria chiara sulla residenza effettiva fuori dall'Italia e sulla cittadinanza diversa dallo Stato accreditatario per sostenere l'applicabilità dell'esenzione.

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