Sentenza del 26/11/2021 n. 36762 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava l'esistenza di un consistente credito IVA indicato nelle dichiarazioni 2001 e 2002 della società, ritenendolo riferito a operazioni oggettivamente inesistenti e dunque indebitamente portato in detrazione; per questo emise avvisi di accertamento e iscrisse a ruolo l'importo. La società impugnò avvisi e cartella sostenendo, tra l'altro, carenze procedurali dell'accesso e delle notifiche, l'applicabilità del condono, il difetto dei presupposti per il raddoppio dei termini accertativi e questioni formali (relata di notifica, firma dei funzionari, completezza degli atti). In sede di Cassazione l'Agenzia deduceva la violazione delle norme IVA (in particolare che l'esposizione di credito inesistente comporta un'imposta non versata) e la contraddittorietà della motivazione della CTR, mentre la società proponeva molteplici censure di legittimità processuale e sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società per carenze di specificità e forme e ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia (violazione delle norme IVA). Ha cassato la sentenza di merito limitatamente alla cartella e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. comma 2, ha rigettato il ricorso della società avverso la cartella di pagamento. Le spese di merito sono compensate; la società è condannata alle spese del giudizio di legittimità (Euro 10.000,00 oltre spese).
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA; la Corte conferma che la detrazione è esclusa per operazioni oggettivamente inesistenti e l'inesistente credito determina un minor versamento d'imposta a carico del soggetto passivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
Rilevanza dell'esposizione in fattura e dichiarazione: la Corte sottolinea che l'esposizione di IVA per fatture inesistenti comporta la debenza dell'imposta da parte del soggetto passivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale per reati tributari; la Corte ricorda che è sufficiente l'obbligo di denuncia (ossia l'inoltro alla Procura), non l'effettiva azione penale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (e art. 60 richiamati)
Norme correlate al regime degli accertamenti e ai termini; richiamate nel discutere il raddoppio dei termini e la debenza dell'imposta.
L. n. 289 del 2002, art. 9 (condono)
La società aveva invocato il condono; la Corte non ha ritenuto che il richiamo al condono potesse giustificare l'esistenza del credito IVA relativo ad operazioni inesistenti, anche alla luce dell'ulteriore pronuncia costituzionale cui si è fatto cenno.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 6, 10, 12
La società deduceva violazioni dello Statuto riferite a motivazione dell'accesso, termine per produrre documenti e principio di affidamento; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate (in particolare il decorso dei 60 giorni previsto dall'art. 12 comma 7 è stato rispettato).
D.Lgs. n. 74 del 2000 (reati tributari)
Rilevato ai fini del raddoppio dei termini: la Corte riafferma che il presupposto del raddoppio è l'obbligo di denuncia per reati previsti da tale decreto e che l'inoltro alla Procura da parte dell'Ufficio è rilevante.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1 (lett. 3 e 5)
Regole sul sindacato di legittimità in cassazione: molti motivi della società sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità o perché formulati come vizio motivazionale non più adeguato dopo la riforma; la Corte richiama l'onere di specificità dei motivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte prende atto dell'applicabilità della norma per il ricorso incidentale proposto successivamente al 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Se un contribuente dichiara e porta in detrazione un credito IVA riferibile a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può contestare il credito e chiedere l'imposta non versata: l'inesistenza del credito equivale a un minor versamento e giustifica l'accertamento e la riscossione.
- La prova dell'esistenza del credito IVA gravata dal contribuente: spetta al contribuente fornire documentazione idonea a dimostrare la genuinità delle operazioni e dei documenti (fatture); l'assenza di tale prova favorisce l'accertamento.
- Il raddoppio dei termini accertativi (art.57 DPR 633/1972 o art.43 DPR 600/1973) presuppone l'obbligo di denuncia penale per reati tributari: è sufficiente che l'Ufficio abbia l'obbligo e abbia inoltrato la denuncia alla Procura, non che sia stata esercitata azione penale.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: motivi vaghi, generici o meramente motivazionali (ai sensi della previgente art.360 n.5) sono molto frequentemente dichiarati inammissibili; il ricorrente deve indicare la norma violata, il suo contenuto e il punto della sentenza contrastante.
- Sui profili procedurali degli accessi: il rispetto del termine di 60 giorni per l'adozione degli atti successivi e la regolarità del processo verbale sono rilevanti, ma l'omessa riproduzione integrale di tali atti in cassazione può rendere inammissibile la relativa censura.
- La compensazione e la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. possono essere adottate dalla Corte di cassazione quando, pur cassando su un punto di diritto, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
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